Sentenza del 30/06/2016 n. 13378 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione annuale - Dichiarazione integrativa - Errori di fatto o di diritto - Sede contenziosa - Irrilevanza termine -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa al 2002, con cui erano state richieste somme per omessi versamenti di ritenute, IVA, IRPEF e IRAP. Sosteneva di aver commesso un errore nella compilazione del quadro RS, omettendo di indicare costi inerenti ai ricavi e dichiarando quindi un reddito superiore a quello effettivo, mentre il risultato reale dell'esercizio era una perdita. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto preclusa la correzione per decorso del termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa ad altra sezione della CTR della Sicilia, che dovrà esaminare nel merito se gli errori denunciati dalla società siano effettivamente esistenti e incidano sull'obbligazione tributaria. La Corte ha stabilito che il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore vale per utilizzare in compensazione il credito risultante, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa fiscale, anche se derivante da una dichiarazione originariamente errata. Il ricorso contro il Ministero è stato dichiarato inammissibile e le spese tra società e Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8
Le dichiarazioni [...] possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare [...] non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43.
La disposizione riguarda principalmente la correzione di errori od omissioni che determinano un danno per l'Amministrazione finanziaria e consente la presentazione della dichiarazione integrativa entro i termini dell'accertamento.
D.P.R. n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis
Le dichiarazioni [...] possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Il termine breve limita la dichiarazione integrativa a favore ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito risultante, ma non limita il diritto di difesa del contribuente in sede contenziosa.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso.
La richiesta di rimborso costituisce un procedimento autonomo rispetto alla dichiarazione integrativa e deve essere presentata, per gli errori previsti dalla norma, entro quarantotto mesi dal versamento.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. Anche quando la pretesa fiscale deriva da tale controllo, il contribuente può contestarla in giudizio dimostrando errori di fatto o di diritto nella dichiarazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato per gli adempimenti IVA, con applicazione del medesimo principio di tutela giurisdizionale riconosciuto al contribuente.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva impone che il contribuente sia assoggettato esclusivamente al prelievo previsto dalla legge, impedendo all'Erario di percepire somme non dovute per un errore dichiarativo.
Legge n. 212/2000, art. 10
Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria rafforza l'esigenza di evitare la riscossione di imposte non dovute.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
Consente l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e di giudizio, non un atto negoziale irrevocabile: può quindi essere corretta quando contiene errori di fatto o di diritto che determinano un'imposta superiore a quella legalmente dovuta.
- Il termine breve per la dichiarazione integrativa a favore riguarda principalmente la possibilità di utilizzare il credito in compensazione; non impedisce, di per sé, di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria.
- In un ricorso contro una cartella o un atto impositivo il contribuente può dimostrare l'errore contenuto nella dichiarazione originaria, anche se il termine per presentare l'integrativa è scaduto.
- La possibilità di correggere la dichiarazione in giudizio non equivale automaticamente al riconoscimento del credito: il contribuente deve provare l'errore, i costi, i ricavi e l'effettiva incidenza dell'errore sull'obbligazione tributaria.
- La dichiarazione integrativa, l'istanza di rimborso e il ricorso contro la pretesa fiscale sono strumenti diversi, soggetti a termini e presupposti distinti.
- Restano applicabili eventuali termini di decadenza speciali o limiti derivanti dall'esaurimento del rapporto tributario; il principio non consente una correzione illimitata in ogni situazione.
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