Sentenza del 04/07/2016 n. 5825 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Notifica al portiere - Ricorso tardivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica effettuata al portiere dello stabile è stata ritenuta valida, poiché il portiere è considerato tra i soggetti autorizzati a ricevere atti destinati alla società presso la sua sede. Di conseguenza, la notifica ha fatto decorrere il termine per impugnare l’avviso di accertamento. Il ricorso, presentato tardivamente, non ha potuto beneficiare della rimessione in termini, che non è stata concessa dal giudice.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Società ha contestato la validità o gli effetti della notifica dell’avviso di accertamento eseguita al portiere dello stabile presso cui si trovava la sede sociale, sostenendo, implicitamente, che tale modalità non fosse idonea a far decorrere il termine per proporre ricorso. Il ricorso è stato quindi presentato oltre il termine ordinario, con richiesta di rimessione in termini.
Massime di principio
- La consegna di un atto al portiere dello stabile presso cui una società ha la propria sede può essere considerata valida, purché il portiere rientri tra i soggetti abilitati alla ricezione per conto del destinatario.
- La notifica validamente eseguita al portiere produce gli effetti della conoscenza legale dell’atto e fa decorrere il termine per proporre ricorso, anche se l’atto non viene materialmente consegnato direttamente al legale rappresentante.
- Una società deve organizzare adeguati controlli sulla corrispondenza ricevuta presso la propria sede, poiché la ricezione da parte del portiere può determinare la decorrenza dei termini processuali e tributari.
- La rimessione in termini non è automatica quando il ricorso è tardivo: occorre dimostrare una causa non imputabile alla parte che abbia impedito il rispetto del termine.
- Prima di contestare una notifica, è necessario verificare sia il soggetto che ha ricevuto l’atto sia il luogo e le modalità della consegna, oltre alla tempestività del ricorso rispetto alla data della notifica.
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