Sentenza n. 3321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 332/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 332/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione n. 201 del 16 novembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un intervento edilizio realizzato nell’ambito di un PAPMAA, consistente nella demolizione di edifici fatiscenti e nel recupero delle relative volumetrie mediante realizzazione di un’unità residenziale nel Comune di Ponsacco. I titoli edilizi erano stati annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7579/2020, dopo l’accertamento della preesistenza di un’area boscata inedificabile; successivamente, in sede di ottemperanza, il Consiglio di Stato aveva ordinato al Comune di adottare l’ingiunzione di demolizione, poi emanata con atto n. 201/2022. Gli appellanti contestavano il rigetto del ricorso proposto contro tale ordine di demolizione. Con il primo motivo deducevano la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 29, comma 9, del PTC della Provincia di Pisa, sostenendo che la domanda di accertamento di conformità presentata il 2 gennaio 2023 avrebbe dovuto paralizzare o rendere inefficace l’ordine di demolizione e determinare l’improcedibilità o l’inammissibilità del giudizio. Sostenevano inoltre che il giudicato formatosi sulle precedenti sentenze non impedisse al Comune di esaminare autonomamente la sanatoria, poiché essa sarebbe stata fondata su presupposti diversi, in particolare sull’ultima parte dell’art. 29, comma 9, del PTC. Con il secondo motivo deducevano la violazione dell’art. 112 c.p.c., errore di fatto, difetto di motivazione e motivazione apparente, lamentando che il TAR non avesse esaminato nel merito il motivo originario alla luce di una successiva risposta della Regione Toscana all’interpello e di un parere favorevole della Soprintendenza.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la domanda di accertamento di conformità presentata dopo l’adozione dell’ordine di demolizione non incide sulla legittimità dell’ordinanza, ma può determinare soltanto un arresto temporaneo della sua efficacia; non comporta quindi l’improcedibilità o l’inammissibilità dell’impugnazione. Nel caso concreto, l’ordine di demolizione era del 16 novembre 2022, mentre l’istanza di sanatoria era del 2 gennaio 2023, sicché quest’ultima non poteva avere effetto viziante sull’atto già adottato. Il giudice ha inoltre escluso che l’istanza di sanatoria si fondasse su presupposti diversi da quelli già esaminati nei precedenti giudizi. Le sentenze del Consiglio di Stato n. 7579/2020 e n. 9666/2022 avevano considerato l’art. 29, comma 9, del PTC nel suo complesso, compresa la parte invocata dagli appellanti. Tale disposizione stabilisce una fascia di inedificabilità assoluta di cinquanta metri dalle aree boscate e consente, per gli edifici legittimi già esistenti nella fascia, soltanto limitati interventi finalizzati alla riduzione del rischio di incendi; non consente invece la demolizione e ricostruzione su altro sedime di un edificio realizzato ex novo dopo l’adozione del PTC. Una diversa interpretazione permetterebbe di eludere il divieto di edificazione mediante la costruzione abusiva di un manufatto qualificato successivamente come edificio esistente. Poiché l’abusività dell’edificio e la preesistenza dell’area boscata erano state definitivamente accertate con il giudicato, un eventuale provvedimento di sanatoria contrastante con tali accertamenti sarebbe nullo per elusione del giudicato. Il TAR aveva dunque correttamente omesso un ulteriore esame sostanziale dell’istanza di sanatoria; i successivi pareri o note di altri enti non potevano superare gli accertamenti giudiziali definitivi. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per ciascuno dei tre soggetti vittoriosi.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva all’ordine di demolizione non incide sulla legittimità dell’ordinanza già adottata; può determinare soltanto un arresto temporaneo della sua efficacia. Un’eventuale sanatoria incompatibile con il giudicato sarebbe nulla per elusione dello stesso.
art. 29, comma 9, NTA del PTC della Provincia di Pisa
La disposizione prevede una fascia di inedificabilità assoluta di cinquanta metri dalle aree boscate e consente, per le opere e gli edifici legittimi esistenti nella fascia minima di rispetto, soltanto interventi limitati finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi.
La norma non consente interventi di demolizione e ricostruzione su altro sedime relativi a edifici realizzati ex novo dopo l’adozione del PTC; riguarda soltanto manufatti legittimi già esistenti nella fascia di rispetto.
art. 112 c.p.c.
La censura di violazione del principio del chiesto e pronunciato è stata respinta perché la sentenza del TAR risultava congruamente motivata e coerente con il giudicato amministrativo formatosi sull’illegittimità dei titoli edilizi e sull’obbligo di demolizione.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di accertamento di conformità successiva all’adozione di un’ordinanza di demolizione non incide sulla legittimità dell’ordinanza e non determina l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso contro di essa; può soltanto comportare un arresto temporaneo della sua efficacia.
- Quando l’ordine di demolizione è adottato in esecuzione di un giudicato che ha definitivamente accertato l’illegittimità del titolo edilizio e l’abusività dell’opera, l’amministrazione non può esercitare il potere di sanatoria in contrasto con tali accertamenti; un eventuale provvedimento sanante elusivo del giudicato è nullo.
- Una disciplina urbanistica che vieta in modo assoluto l’edificazione entro una fascia di rispetto dalle aree boscate e ammette interventi limitati sugli edifici legittimi preesistenti non consente di qualificare come intervento ammissibile la demolizione e ricostruzione su diverso sedime di un manufatto realizzato ex novo dopo l’adozione della disciplina vincolistica.
- Pareri o valutazioni successivi di altre amministrazioni non possono superare gli accertamenti contenuti in un giudicato amministrativo definitivo né impedire l’esecuzione delle statuizioni giudiziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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