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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 4970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Ente impositore - Dati dichiarati - Verificata inattendibilità - Accertamento analitico-induttivo - Soggetto contribuente - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ente impositore - Notifica atto impositivo - Soggetto contribuente - Tentativo adesione - Ente impositore - Collaborazione buona fede - Riduzione sanzioni 40% - Soggetto contribuente - Mancata adesione - Proposizione ricorso - Giudice tributario - Proposta adesiva originaria - Adeguata considerazione - Ampia facoltà - Parziale accoglimento ricorso - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione ha ritenuto inattendibili i dati dichiarati dal contribuente e ha proceduto a un accertamento analitico-induttivo. Il contribuente non ha assolto l’onere di fornire prove idonee a superare i rilievi emersi nella fase istruttoria. Dopo la notifica dell’atto, l’Amministrazione aveva prospettato una definizione in adesione, con riduzione delle sanzioni al 40%, in un’ottica di collaborazione e buona fede; il contribuente, tuttavia, non ha aderito e ha proposto ricorso.

La decisione

Il giudice tributario ha ritenuto corretto, nella sostanza, l’operato dell’Amministrazione quanto all’inattendibilità dei dati dichiarati e al ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Tuttavia, nell’esercizio della propria ampia facoltà decisoria, ha considerato la proposta adesiva originariamente formulata dall’Amministrazione e ha accolto parzialmente il ricorso, presumibilmente rideterminando la pretesa secondo i termini della proposta, con applicazione delle sanzioni ridotte al 40%, nonostante la mancata accettazione dell’adesione da parte del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Costituisce il riferimento normativo per l’accertamento delle imposte sui redditi, anche quando i dati dichiarati risultano inattendibili e ricorrono i presupposti per una ricostruzione analitico-induttiva.

  • Art. 24 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato con riferimento alla disciplina dell’accertamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.

  • Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Rileva per la rettifica e l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto quando la dichiarazione o la contabilità non risultano attendibili.

  • Art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212

    Esprime i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente; tali principi possono giustificare la considerazione giudiziale di una proposta definitoria formulata dall’Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando i dati dichiarati sono inattendibili, l’Amministrazione può ricorrere all’accertamento analitico-induttivo, purché esponga adeguatamente gli elementi presuntivi e ricostruttivi posti a fondamento della pretesa.
  • Il contribuente che contesta l’accertamento deve fornire prove concrete e specifiche idonee a superare i rilievi dell’Amministrazione; la mera contestazione o una motivazione generica possono non essere sufficienti.
  • Una proposta di definizione formulata dall’Amministrazione durante il procedimento di adesione, anche se non accettata, può essere presa in considerazione dal giudice come parametro equitativo o di ragionevolezza per rideterminare parzialmente la pretesa.
  • La mancata adesione non comporta automaticamente il diritto alla riduzione delle sanzioni, ma non impedisce necessariamente al giudice di valorizzare la proposta originaria nell’ambito del parziale accoglimento del ricorso.
  • I principi di collaborazione e buona fede possono incidere sulla quantificazione finale della pretesa e delle sanzioni, soprattutto quando l’Amministrazione aveva già individuato una soluzione transattiva ragionevole.
  • Il contribuente può risultare parzialmente vittorioso sul piano quantitativo senza prevalere sulle questioni principali, qualora il giudice confermi la legittimità dell’accertamento ma riduca l’importo richiesto.

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