Sentenza del 09/08/2017 n. 4970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ente impositore - Dati dichiarati - Verificata inattendibilità - Accertamento analitico-induttivo - Soggetto contribuente - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Ente impositore - Notifica atto impositivo - Soggetto contribuente - Tentativo adesione - Ente impositore - Collaborazione buona fede - Riduzione sanzioni 40% - Soggetto contribuente - Mancata adesione - Proposizione ricorso - Giudice tributario - Proposta adesiva originaria - Adeguata considerazione - Ampia facoltà - Parziale accoglimento ricorso - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Amministrazione ha ritenuto inattendibili i dati dichiarati dal contribuente e ha proceduto a un accertamento analitico-induttivo. Il contribuente non ha assolto l’onere di fornire prove idonee a superare i rilievi emersi nella fase istruttoria. Dopo la notifica dell’atto, l’Amministrazione aveva prospettato una definizione in adesione, con riduzione delle sanzioni al 40%, in un’ottica di collaborazione e buona fede; il contribuente, tuttavia, non ha aderito e ha proposto ricorso.
La decisione
Il giudice tributario ha ritenuto corretto, nella sostanza, l’operato dell’Amministrazione quanto all’inattendibilità dei dati dichiarati e al ricorso all’accertamento analitico-induttivo. Tuttavia, nell’esercizio della propria ampia facoltà decisoria, ha considerato la proposta adesiva originariamente formulata dall’Amministrazione e ha accolto parzialmente il ricorso, presumibilmente rideterminando la pretesa secondo i termini della proposta, con applicazione delle sanzioni ridotte al 40%, nonostante la mancata accettazione dell’adesione da parte del contribuente.
Norme richiamate
Art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il riferimento normativo per l’accertamento delle imposte sui redditi, anche quando i dati dichiarati risultano inattendibili e ricorrono i presupposti per una ricostruzione analitico-induttiva.
Art. 24 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato con riferimento alla disciplina dell’accertamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Rileva per la rettifica e l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto quando la dichiarazione o la contabilità non risultano attendibili.
Art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Esprime i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente; tali principi possono giustificare la considerazione giudiziale di una proposta definitoria formulata dall’Amministrazione.
Massime di principio
- Quando i dati dichiarati sono inattendibili, l’Amministrazione può ricorrere all’accertamento analitico-induttivo, purché esponga adeguatamente gli elementi presuntivi e ricostruttivi posti a fondamento della pretesa.
- Il contribuente che contesta l’accertamento deve fornire prove concrete e specifiche idonee a superare i rilievi dell’Amministrazione; la mera contestazione o una motivazione generica possono non essere sufficienti.
- Una proposta di definizione formulata dall’Amministrazione durante il procedimento di adesione, anche se non accettata, può essere presa in considerazione dal giudice come parametro equitativo o di ragionevolezza per rideterminare parzialmente la pretesa.
- La mancata adesione non comporta automaticamente il diritto alla riduzione delle sanzioni, ma non impedisce necessariamente al giudice di valorizzare la proposta originaria nell’ambito del parziale accoglimento del ricorso.
- I principi di collaborazione e buona fede possono incidere sulla quantificazione finale della pretesa e delle sanzioni, soprattutto quando l’Amministrazione aveva già individuato una soluzione transattiva ragionevole.
- Il contribuente può risultare parzialmente vittorioso sul piano quantitativo senza prevalere sulle questioni principali, qualora il giudice confermi la legittimità dell’accertamento ma riduca l’importo richiesto.
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