Parere n. 792/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Cassa di Cura Malzoni Villa dei Platani Spa, contro Regione Campania, Azienda Sanitaria Locale di Avellino, e nei confronti di Casa di Cura Villa dei Pini Spa, Casa di Cura Villa Maria S.r.l., avverso delibera 497 del 10/11/2021 definizione dell'esercizio 2021 e 2022 dei limiti di spesa e dei relativi contratti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta regionale della Campania n. 497 del 10 novembre 2021 sulla definizione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per gli esercizi 2021 e 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata con l’ASL competente, ha impugnato la delibera regionale n. 497 del 10 novembre 2021, lamentando la significativa riduzione dei budget assegnati per il 2021 e, in via provvisoria, per il 2022, nonostante la rilevante produzione sanitaria e il contributo alla riduzione delle liste di attesa. Il ricorso deduce plurimi profili di illegittimità degli atti di determinazione dei tetti di spesa. Dagli atti risulta tuttavia che la società ha sottoscritto, per gli anni di riferimento, l’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, comprensivo della clausola di salvaguardia, accettando espressamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La sottoscrizione della clausola di salvaguardia allegata all’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 integra, secondo l’orientamento consolidato richiamato, un comportamento qualificabile come acquiescenza: il privato accetta gli effetti della determinazione dei tetti di spesa e rinuncia sia sostanzialmente alla posizione giuridica asseritamente lesa sia processualmente al diritto di impugnare gli atti. La clausola è funzionale al controllo della spesa sanitaria, alla programmazione finanziaria e alla stabilità degli accordi contrattuali. Tale limitazione della tutela giurisdizionale è stata ritenuta compatibile con l’art. 24 Cost. in presenza di un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente, individuato nel controllo della spesa sanitaria di una Regione sottoposta a Piano di rientro.
Osservazioni
Clausola di salvaguardia e acquiescenza
La sottoscrizione della clausola di salvaguardia nell’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 comporta l’accettazione espressa del contenuto e degli effetti degli atti di determinazione dei tetti di spesa e integra una forma di acquiescenza sostanziale e processuale.
Legittimazione a impugnare i tetti di spesa
La sottoscrizione della clausola priva il soggetto aderente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che lo riguardano, rendendo inammissibili le eventuali impugnative successivamente proposte.
Interesse pubblico al controllo della spesa sanitaria
La clausola persegue finalità di contenimento della spesa sanitaria, programmazione finanziaria e prevenzione del contenzioso idoneo a compromettere il rispetto dei vincoli finanziari, soprattutto nel contesto di una Regione sottoposta a Piano di rientro.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie private possono includere una clausola di salvaguardia che rende accettati dal privato il contenuto e gli effetti della determinazione dei tetti di spesa; la sua sottoscrizione comporta acquiescenza e preclude l’impugnazione degli atti relativi.
art. 24 Cost.
Il diritto alla tutela giurisdizionale può essere limitato quando sussista un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente; il Consiglio di Stato individua tale interesse nel controllo della spesa sanitaria in una Regione sottoposta a Piano di rientro.
Corte costituzionale, sentenza n. 238/2014
Richiamata quale affermazione della compatibilità di limitazioni al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale quando siano giustificate da un interesse pubblico potenzialmente preminente.
Massime di principio
- La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata, di un accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 contenente una clausola di salvaguardia comporta, se formulata in termini espressi e inequivoci, l’accettazione degli effetti degli atti di determinazione dei tetti di spesa.
- La clausola di salvaguardia inserita nell’accordo contrattuale sanitario integra una forma di acquiescenza sia sostanziale sia processuale: il privato rinuncia alla posizione giuridica asseritamente lesa e al diritto di impugnare gli atti di fissazione dei limiti di spesa.
- La sottoscrizione della clausola di salvaguardia esclude la legittimazione del soggetto aderente a impugnare i tetti di spesa riferiti agli anni oggetto dell’accordo e determina l’inammissibilità del ricorso eventualmente proposto.
- La limitazione della tutela giurisdizionale derivante dalla clausola può essere giustificata dall’interesse pubblico al contenimento e alla programmazione della spesa sanitaria, in particolare quando la Regione sia sottoposta a Piano di rientro.
Inammissibilità del ricorso contro la determinazione dei tetti di spesa sanitaria
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una struttura sanitaria privata accreditata contro la Regione Campania e l’ASL di Avellino, relativo alla delibera regionale n. 497 del 10 novembre 2021. La delibera definiva, per il 2021 e in via provvisoria per il 2022, i limiti di spesa e i relativi contratti con le case di cura private.
Premesse e contenuto della controversia
La ricorrente ha rappresentato di essere una struttura sanitaria specializzata nell’ambito ostetrico-ginecologico e materno-infantile, contrattualizzata con un budget storico non inferiore a 25 milioni di euro e caratterizzata da una produzione mediamente superiore al budget assegnato.
Dopo la contrazione dell’attività sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19 nel 2020 e nella prima parte del 2021, la struttura ha dichiarato di aver ripreso l’attività ordinaria nella seconda metà del 2021, raggiungendo una produzione pari a euro 26.095.353 e contribuendo alla riduzione delle liste di attesa. Ha quindi contestato la riduzione del budget a euro 24.788.880 per il 2021 e a euro 23.859.806, in via provvisoria, per il 2022.
La società ha comunque sottoscritto il relativo schema di contratto di budget ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dichiarando di averlo fatto per garantire la continuità assistenziale e in considerazione della provvisorietà dei tetti.
Motivo decisivo della pronuncia
Il Ministero della salute ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto. Il Consiglio di Stato ha accolto la prima conclusione, rilevando che la società aveva sottoscritto, per gli anni di riferimento, la clausola di salvaguardia annessa all’accordo contrattuale.
Secondo il Collegio, tale sottoscrizione non costituisce una mera adesione formale al contratto, ma implica l’accettazione espressa del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa.
Acquiescenza e perdita della legittimazione a ricorrere
La clausola di salvaguardia è stata qualificata, sulla base dell’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, come schema tipico di acquiescenza. Il privato aderente manifesta in modo inequivoco:
- la rinuncia sostanziale alla posizione giuridica asseritamente lesa dall’atto di determinazione del tetto;
- la rinuncia processuale al diritto di impugnare gli atti relativi ai limiti di spesa.
La conseguenza è la perdita della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa e l’inammissibilità delle impugnative eventualmente proposte nonostante la sottoscrizione.
Finalità pubbliche della clausola
Il Consiglio di Stato ha richiamato la funzione della clausola di salvaguardia nell’assicurare:
- il contenimento della spesa sanitaria;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la programmazione finanziaria regionale;
- la stabilità degli accordi contrattuali;
- la prevenzione di contenziosi idonei a compromettere gli equilibri finanziari programmati.
Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, secondo cui il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato quando la limitazione sia giustificata da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente rispetto alla garanzia dell’art. 24 Cost.
Tale interesse è stato individuato nel controllo della spesa sanitaria, ritenuto particolarmente rilevante nel caso di una Regione sottoposta a Piano di rientro e operante in un contesto di stringenti restrizioni finanziarie.
Esito
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i plurimi motivi di illegittimità dedotti contro la delibera regionale, ritenendo dirimente la sottoscrizione della clausola di salvaguardia.
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