Sentenza n. 4729/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, • della Deliberazione del Direttore Generale n. 1301 del 14/11/2025, pubblicata in data 18/11/2025, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Chiara D’Elia l’“Incarico alta specializzazione (B) Valutazione delle disfonie” afferente alla UOC ORL e Audiologia nell’ambito del DAI Testa-Collo (All. 1); • della proposta di nomina formulata dal Direttore della UOC di riferimento, Prof. Marco De Vincentiis, richiamata nella Deliberazione n. 1301/2025 quale “note, agli atti d’ufficio, con cui il Direttore UOC di riferimento, in esito alla valutazione comparativa ha proposto al Direttore Generale le nomine” (All. 1), e di tutti gli atti della relativa valutazione comparativa (All. 8), anche di quelli, ancorché esistenti, non conosciuti dalla ricorrente; • per quanto di ragione, della Deliberazione n. 972 del 17/09/2025, con la quale è stato indetto l’avviso interno di selezione per il conferimento, tra gli altri, dell’incarico in oggetto; • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di conferimento a un'altra dirigente medica dell'incarico di alta specializzazione (B) Valutazione delle disfonie, nonché gli atti della relativa valutazione comparativa e l'avviso interno di selezione
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore generale con cui l'incarico di alta specializzazione afferente alla UOC ORL e Audiologia è stato conferito alla controinteressata, contestando anche la proposta di nomina del direttore della struttura e gli atti della valutazione comparativa, nonché, per quanto di ragione, l'avviso interno di selezione. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito, poiché il TAR ha definito il giudizio rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione decisiva ha riguardato la natura della procedura di conferimento dell'incarico e il relativo riparto di giurisdizione, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 3868/2026 in materia di incarichi dirigenziali sanitari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario, quale giudice del lavoro. Il Collegio ha esteso alla procedura per il conferimento dell'incarico di alta specializzazione i principi enunciati dalle Sezioni Unite con riferimento agli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa. Secondo tale impostazione, il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario non costituisce concorso tecnico per l'assunzione o il reclutamento di dipendenti pubblici, né progressione verticale comportante novazione oggettiva del rapporto di lavoro. L'incarico si innesta su un rapporto di lavoro già costituito con personale appartenente al ruolo unico della dirigenza sanitaria ed è un incarico temporaneo, disciplinato nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro. Anche la previsione normativa che vincola l'amministrazione alla nomina del candidato risultato primo nella valutazione comparativa non muta la natura privatistica dell'atto, ma introduce un limite alla discrezionalità datoriale a tutela dei principi di imparzialità e buon andamento. Ne consegue che la controversia riguarda atti posti in essere dall'azienda sanitaria con i poteri del privato datore di lavoro e spetta al giudice ordinario, il quale può adottare rimedi di accertamento, costitutivi e di condanna. Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La procedura selettiva per il conferimento di incarichi dirigenziali sanitari, pur potendo essere regolata da una valutazione comparativa e da criteri obiettivi, non costituisce concorso tecnico per l'accesso all'impiego pubblico.
art. 20 l. 118/2022
La modifica della disciplina del conferimento degli incarichi di direzione sanitaria, rendendo più stringente il vincolo per la scelta del candidato risultato primo nella valutazione comparativa, non ha trasformato la natura privatistica dell'incarico in esercizio di potere amministrativo.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La norma sul riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali per l'assunzione non si applica al conferimento di incarichi dirigenziali sanitari, che non integra un concorso in senso tecnico.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le determinazioni relative alla gestione del rapporto di lavoro e all'organizzazione e direzione del lavoro adottate dall'azienda sanitaria rientrano nella capacità e nei poteri del privato datore di lavoro.
art. 63, comma 2, d.lgs. 165/2001
Il giudice ordinario, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione, può adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
art. 11 c.p.a.
Il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario, con conservazione degli effetti processuali secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.
art. 73 c.p.a.
Le parti sono state avvertite della possibile rilevanza del difetto di giurisdizione prima della decisione.
Massime di principio
- Il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario, anche quando avvenga all'esito di una procedura selettiva comparativa, non costituisce concorso pubblico per l'assunzione né progressione verticale comportante una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, quando riguardi dipendenti già appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria.
- Le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali sanitari, comprese quelle concernenti la valutazione comparativa e la scelta del candidato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'atto sia espressione dei poteri del privato datore di lavoro dell'azienda sanitaria.
- L'eventuale vincolo legislativo che imponga all'azienda sanitaria di conferire l'incarico al candidato risultato primo nella valutazione comparativa rafforza l'obbligo di rispettare criteri obiettivi e i principi di imparzialità e buon andamento, ma non trasforma la procedura in esercizio di potere amministrativo.
- La natura privatistica dell'incarico dirigenziale sanitario non è esclusa dalla partecipazione di sanitari esterni all'azienda, se il presupposto per il conferimento resta l'avvenuto accesso, mediante concorso pubblico, al ruolo unico della dirigenza sanitaria.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in una controversia sul conferimento di un incarico dirigenziale sanitario, il processo può essere proseguito davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →