Sentenza n. 2892/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento codice pratica:P-NA/l/q/2023/104871 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso e altresì degli ulteriori atti, presupposti e/o conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso per mancata finalizzazione della procedura e mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta, deducendo la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la lesione della partecipazione procedimentale, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato la situazione determinata dal decesso del datore di lavoro. Ha inoltre dedotto la violazione del soccorso istruttorio, assumendo che la documentazione mancante avrebbe dovuto essere integrata, e la violazione dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 21-quinquies della l. n. 241/1990. In particolare, il rapporto di lavoro si era effettivamente instaurato dopo l'ingresso regolare in Italia, come comprovato dal contratto, dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga; la successiva mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la mancata produzione di documenti, tra cui l'asseverazione, erano dipesi dal decesso del datore di lavoro, evento imprevedibile e non imputabile al lavoratore. Il ricorrente ha invocato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto documentalmente provata l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, distinguendo il caso da quello in cui l'assunzione sia rimasta una mera promessa. Ha considerato il decesso del datore di lavoro una causa di forza maggiore, non imputabile al lavoratore, che aveva reso oggettivamente inesigibili la presenza del datore alla convocazione e la produzione della documentazione posta a suo carico. L'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non consentiva quindi una revoca automatica, poiché esclude la revoca quando il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore. L'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e approfondita, ponderando l'interesse pubblico con la posizione del lavoratore incolpevole, anziché applicare in modo formalistico i requisiti documentali, e avrebbe dovuto valutare anche la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale e la corretta valutazione delle osservazioni dell'interessato assumono rilievo nella procedura di revoca, soprattutto quando siano rappresentate circostanze eccezionali non imputabili al lavoratore.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore
La revoca del nulla osta per mancata trasmissione del contratto di soggiorno non è automatica quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da una causa non imputabile al lavoratore; l'Amministrazione deve valutare concretamente la situazione.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
La tutela mediante permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere valutata anche quando, dopo l'ingresso regolare e l'inizio dell'attività lavorativa, la formalizzazione o la prosecuzione del rapporto divenga impossibile per cause non imputabili allo straniero.
art. 44 D.L. 73/2022
L'asseverazione costituisce un adempimento documentale della procedura, ma la sua mancanza non giustifica automaticamente la revoca senza considerare le circostanze di forza maggiore e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La norma è richiamata dal ricorrente nel quadro dei principi che regolano l'esercizio del potere amministrativo e la valutazione delle sopravvenienze, senza che la sentenza ne sviluppi una disciplina autonoma.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata finalizzazione della procedura e mancata trasmissione del contratto di soggiorno non può essere disposta automaticamente quando il ritardo dipenda da una causa di forza maggiore o comunque non imputabile al lavoratore, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998.
- Il decesso del datore di lavoro costituisce una causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore, tale da imporre all'Amministrazione una valutazione concreta prima di revocare il nulla osta e di attribuire rilievo alla mancata produzione della documentazione gravante sul datore.
- Quando il lavoratore straniero sia entrato regolarmente in Italia e abbia effettivamente iniziato il rapporto di lavoro, comprovato da contratto, comunicazione obbligatoria e retribuzioni, la sua posizione non è assimilabile a quella di chi abbia soltanto ricevuto una promessa di assunzione.
- In presenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e divenuto impossibile da formalizzare o proseguire per una causa non imputabile allo straniero, l'Amministrazione deve valutare, anche d'ufficio, la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- L'esercizio del potere di revoca deve rispettare i principi di proporzionalità, tutela dell'affidamento e adeguata istruttoria, evitando un'applicazione meramente formalistica degli adempimenti documentali quando le circostanze concrete dimostrino l'incolpevolezza del lavoratore.
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