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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 649/2025, resa tra le parti, pubblicata il 19 novembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 2092/2025;

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore di Palermo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Terza, che aveva respinto la domanda di sospensione della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'appello cautelare contestava, in sostanza, la legittimità della revoca e la valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento del provvedimento questorile. Dagli atti risultavano a carico dell'appellante numerosi procedimenti penali per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la Questura avesse ampiamente motivato la valutazione di pericolosità sociale dell'interessato, valorizzando numerosi procedimenti penali. Il giudice ha affermato che tale valutazione può prescindere dall'esistenza di condanne penali, purché sia fondata su dati di fatto specifici, concreti e attuali, idonei a desumere con ragionevole certezza la personalità pericolosa del cittadino straniero. Il periculum in mora non è stato esaminato autonomamente, risultando insussistente il fumus. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • La valutazione di pericolosità sociale del cittadino straniero ai fini della revoca del permesso di soggiorno può fondarsi anche su procedimenti penali non definiti da condanna, purché l'amministrazione indichi specifici, concreti e attuali dati di fatto dai quali sia desumibile, con ragionevole certezza, la personalità pericolosa dell'interessato.
  • In sede di appello cautelare, la presenza di una motivazione amministrativa ampia e specifica sulla pericolosità sociale, fondata su plurimi elementi fattuali attuali, esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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