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Sentenza

Sentenza n. 1903/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 6/11/2025, notificata in data 12/11/2025, emessa dal Comune di Scicli, avente ad oggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi per una serie di opere site in -OMISSIS-, -OMISSIS-. - -OMISSIS-; - del presupposto verbale di sopralluogo del 22/1/2024, non conosciuto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a sette corpi di fabbrica e manufatti situati entro la fascia di 150 metri dalla costa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione e il presupposto verbale di sopralluogo deducendo, anzitutto, che il fabbricato principale sarebbe stato realizzato anteriormente al 1° settembre 1967, quando l’obbligo generalizzato di titolo edilizio non si sarebbe applicato alle aree esterne al centro abitato. A sostegno ha invocato un accatastamento d’ufficio del 1966. Ha inoltre contestato l’applicazione retroattiva del vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla costa, introdotto in Sicilia dalla l.r. n. 78/1976, sostenendo che il fabbricato principale sarebbe preesistente. Un ulteriore motivo ha riguardato la qualificazione demaniale delle aree sulle quali sarebbero ricaduti alcuni manufatti: il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di proprietà privata e che le risultanze catastali fossero erronee, richiamando un documento dell’Agenzia del Demanio relativo a un diverso fondo e deducendo la necessità di una delimitazione formale ai sensi dell’art. 32 del codice della navigazione. Infine, ha contestato l’estensione della demolizione alle strutture accessorie, assumendo che alcune verande, tettoie e strutture leggere rientrassero nell’edilizia libera o costituissero pertinenze; per altre opere ha dedotto la risalenza a epoca anteriore al vincolo costiero e l’applicabilità di sanzioni pecuniarie diverse dalla demolizione. Ha quindi denunciato difetto di istruttoria e motivazione, nonché sproporzione, per avere il Comune trattato unitariamente manufatti asseritamente diversi per natura, epoca e regime edilizio.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non provata la realizzazione dell’immobile anteriormente al 1° settembre 1967: l’accatastamento del 1966 riguardava manufatti di soli 2,5 vani ciascuno, mentre l’ordinanza descriveva un complesso assai più ampio, composto da due abitazioni, verande, tettoie e un ulteriore deposito. Gli atti catastali, aventi funzione fiscale, non dimostrano lo stato legittimo dell’immobile né la consistenza, estensione e conformazione delle opere. La stessa documentazione tecnica di parte indicava ampliamenti e una ristrutturazione totale del 1980, senza prova dei necessari titoli edilizi. Poiché le parti originarie e successive risultavano ormai difficilmente distinguibili e funzionalmente e strutturalmente integrate, è stata ritenuta legittima l’estensione dell’ordine di demolizione all’intero complesso. Il giudice ha inoltre respinto la contestazione della natura demaniale delle aree, rilevando l’assenza di prova, o anche di un principio di prova, della proprietà privata e dell’asserito errore nella delimitazione della linea demaniale. Il documento relativo a un diverso proprietario non era automaticamente trasponibile. In mancanza di una concreta situazione di incertezza previamente rappresentata all’amministrazione, non era necessaria l’attivazione del procedimento di delimitazione formale. La natura demaniale dei suoli può incidere sull’ammissibilità di eventuali accertamenti di conformità, ma non elimina l’abusività delle opere prive di titolo. Quanto alle strutture accessorie, il TAR ha escluso la possibilità di scomporre atomisticamente l’abuso: la valutazione deve essere complessiva e unitaria, considerando l’impatto edilizio dell’insieme e le reciproche interazioni. La consistenza delle opere, le pavimentazioni, le strutture fisse, il forno, la funzione portante e i collegamenti con l’edificio principale escludevano la precarietà e la transitorietà. Inoltre, tutte le opere ricadevano entro la fascia di 150 metri dalla battigia e una parte rilevante del complesso, nonché la ristrutturazione totale, risultava successiva all’efficacia del vincolo; ne derivava l’infondatezza della censura di retroattività. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 1150/1942

    Il ricorrente ne ha invocato l’applicazione temporale per sostenere che, prima dell’estensione operata dalla l. n. 765/1967, non fosse necessario il titolo edilizio per costruzioni esterne al centro abitato; la censura è stata respinta per difetto di prova della preesistenza dell’immobile nella consistenza attuale.

  • l. 765/1967

    Richiamata in relazione all’estensione all’intero territorio comunale dell’obbligo di preventivo titolo edilizio.

  • l.r. Sicilia n. 78/1976

    Ha introdotto il vincolo di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla costa; il giudice ha escluso che la sua applicazione al complesso, in larga parte realizzato o ristrutturato successivamente, integrasse retroattività.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Applicato in relazione agli interventi abusivi realizzati su aree ritenute appartenenti al demanio; la contestazione della proprietà privata è stata respinta per difetto di prova.

  • art. 32 codice della navigazione

    Il ricorrente ne ha dedotto l’applicabilità per ottenere la delimitazione formale e in contraddittorio dei confini demaniali; il giudice ha escluso che ne ricorressero i presupposti in assenza di prova di una concreta incertezza o di un errore nella delimitazione.

  • art. 23, comma 10, l.r. Sicilia n. 37/1985

    Richiamato per escludere la sanatoria delle opere le cui strutture essenziali non fossero state completate entro il 31 dicembre 1976; la ristrutturazione totale del 1980 confermava l’impossibilità di mantenere le opere nel caso concreto.

Massime di principio

  • L’accatastamento, avendo funzione essenzialmente fiscale, non costituisce prova dello stato legittimo dell’immobile né della sua consistenza edilizia attuale, soprattutto quando riporti soltanto il numero dei vani senza indicare estensione, conformazione e trasformazioni dell’edificio.
  • Quando le parti originarie e successive di un complesso edilizio risultano funzionalmente e strutturalmente integrate e non sono concretamente distinguibili, l’ordine di demolizione può essere esteso all’intero organismo edilizio, senza necessità di separare le porzioni asseritamente legittime da quelle abusive.
  • In presenza di una contestazione della natura demaniale dell’area, il privato deve fornire almeno un principio di prova della proprietà privata o dell’errore nella delimitazione; il richiamo a una diversa vicenda riguardante un altro fondo non è sufficiente a imporre l’attivazione del procedimento formale di delimitazione dei confini.
  • Ai fini dell’ordinanza di demolizione, gli abusi edilizi devono essere valutati complessivamente e non atomisticamente: non è consentito scomporre il complesso delle opere per ricondurne singole componenti all’edilizia libera, alla precarietà o a un regime sanzionatorio più favorevole, quando l’impatto edilizio deriva dall’insieme e dalle reciproche interazioni.
  • La precarietà di un manufatto edilizio dipende dalla sua funzione e dall’uso realmente transitorio, non dalla sola qualificazione formale o dai materiali utilizzati; pavimentazioni, strutture fisse, funzione portante, collegamento all’edificio principale e destinazione al soddisfacimento di esigenze permanenti escludono la natura precaria.
  • Il vincolo di inedificabilità costiera non è applicato retroattivamente quando l’ordinanza considera opere, ampliamenti o ristrutturazioni realizzati successivamente alla sua entrata in vigore; in tale situazione la contestazione della preesistenza dell’edificio deve essere sostenuta da una prova idonea della consistenza originaria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPatrimonio e alienazioni
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblico
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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