Sentenza del 15/07/2016 n. 6271 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Immobili - Ruralità - Condizioni - Necessità - Strumentalità - Insussistenza - Tassazione agevolata - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassazione agevolata di registro nella misura dell'1 per cento è stata negata. La mancanza anche di un solo requisito previsto per la ruralità comporta la perdita dei benefici fiscali; in particolare, la semplice destinazione abitativa e l'assenza di elementi contrattuali idonei a dimostrare la strumentalità agricola non sono sufficienti per applicare l'aliquota agevolata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il riconoscimento della ruralità di un fabbricato abitativo e l'applicazione dell'imposta di registro agevolata dell'1 per cento. Il ricorrente sosteneva, evidentemente, che l'immobile possedesse i requisiti per beneficiare del regime agevolato. La sentenza ha invece ritenuto necessario verificare congiuntamente tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 557/1993, inclusa la strumentalità dell'immobile rispetto all'attività agricola. Poiché il contratto appariva come una normale locazione abitativa e non dimostrava né la volontà delle parti di accedere all'agevolazione né la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, è stata esclusa la ruralità rilevante ai fini fiscali.
Norme richiamate
Art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 557/1993
Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ad uso abitativo presuppone la verifica di tutte le condizioni previste dalla norma.
I requisiti per la ruralità sono cumulativi: la carenza di una sola condizione esclude la ruralità e i relativi benefici fiscali.
Art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Tassazione agevolata di registro nella misura dell'1 per cento.
L'aliquota agevolata si applica solo quando il contratto e l'immobile presentano effettivamente i requisiti richiesti, compresa la strumentalità dell'immobile rispetto all'attività agricola.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali connesse alla ruralità richiedono la presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge; non è sufficiente dimostrarne soltanto alcuni.
- La qualificazione catastale o la mera destinazione abitativa dell'immobile non bastano, da sole, a ottenere il trattamento fiscale agevolato.
- La strumentalità dell'immobile rispetto all'attività agricola deve risultare concretamente dagli elementi oggettivi e soggettivi del rapporto, anche attraverso il contenuto del contratto.
- Un contratto redatto come ordinaria locazione abitativa, privo di riferimenti all'attività agricola e ai requisiti dell'agevolazione, rende difficilmente applicabile l'aliquota ridotta.
- In caso di contestazione, il contribuente deve poter documentare sia la sussistenza dei requisiti personali sia il collegamento funzionale dell'immobile con l'attività agricola.
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