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Ordinanza

Ordinanza n. 13/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento di rigetto pratica P-NA/L/N/2020/112416 del 29.11.2024, con la quale è stato negato il permesso di soggiorno al ricorrente a seguito di richiesta di emersione ex art. 103 comma 1 DL.n.34/2020.

Giustizia amministrativa202506490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della pratica di emersione e conseguente diniego del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della pratica di emersione, adottato in ragione della cessazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva richiesto la regolarizzazione. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, di avere effettivamente lavorato per tale imprenditore dalla data della richiesta di emersione fino alla cessazione dell'attività d'impresa e di avere successivamente lavorato per altre ditte nelle more della definizione della pratica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, valorizzando la prova fornita dal ricorrente dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nell'interesse del datore che aveva richiesto la regolarizzazione, nonché del successivo lavoro svolto per altre ditte durante la pendenza della pratica. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento di rigetto. La trattazione del merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 10 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disposizione posta a fondamento della richiesta di emersione lavorativa cui si riferisce il provvedimento impugnato; l'ordinanza non esplicita ulteriormente l'interpretazione della norma.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego della regolarizzazione collegato alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro che aveva presentato la richiesta può essere sospeso quando il richiedente dimostri di avere effettivamente lavorato per quel datore dalla presentazione della domanda fino alla cessazione dell'attività d'impresa.
  • Ai fini della valutazione cautelare di una pratica di emersione lavorativa, assume rilievo anche l'attività lavorativa eventualmente svolta dal richiedente per altri datori nelle more della definizione della pratica, se tale circostanza è documentata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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