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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12035/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili di ricettazione. Contestano: 1) la nullità degli atti probatori per presunta illegittimità dell'intervento dei carabinieri (sostengono che i militari erano lì per controllo amministrativo e che non sarebbe stata autorizzata alcuna perquisizione/sequestro); 2) la mancata esecuzione dell'ispezione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 507 c.p.p., richiesta in appello e ignorata; 3) l'erronea ricostruzione fattuale e la mancanza dell'elemento soggettivo/oggettivo del reato, dato l'ampio contesto produttivo con molte persone e box e la mera presenza degli imputati su un salottino distante dal box; 4) per Macchiarulo, estinzione per prescrizione (richiamando art.157 e seguenti e art.161 co.2 c.p.) e mancata valutazione del contributo causale e del nesso con i beni rinvenuti (artt.110 e 648 c.p.); 5) censure sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche con esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i profili di nullità connessi alla presenza dei carabinieri: i militari hanno esclusivamente riferito in dibattimento quanto constatato e non sono stati utilizzati verbali di perquisizione/sequestro indicati genericamente in ricorso; la presunta illegittimità della presenza non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova. Le censure che impongono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili in sede di legittimità; la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto. Quanto alle questioni sulla pena, la Corte d'appello ha motivato la non prevalenza delle attenuanti in relazione alla recidiva, richiamando il principio dell'art.69 c.p.; la doglianza sulla prescrizione è infondata perché la recidiva specifica infraquinquennale ha esteso il termine di prescrizione sino a 18 anni, non ancora decorso. Per questi motivi i ricorsi sono dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.), ritenuta la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che la richiesta di ispezione dello stato dei luoghi è una questione di fatto/merito; l'omessa esecuzione in sede di appello non è rilevante in cassazione quando i rilievi si risolvono in una nuova valutazione probatoria e non in un vizio giuridico manifestamente rilevabile.

  • artt. 157 e seguenti cod. pen.; art. 161 comma 2 cod. pen.

    Applicazione ai fini della prescrizione: la recidiva specifica infraquinquennale comporta l'aumento delle pene e, conseguentemente, del relativo termine prescrizionale; calcolo effettuato dalla Corte porta a un termine di prescrizione pari a 18 anni, non decorso.

  • art. 110 cod. pen.; art. 648 cod. pen.

    Art.110 (concorso) e art.648 (ricettazione): la Corte d'appello ha ritenuto provato il concorso nella ricettazione e la Cassazione non ha rilevato violazioni di legge nella ricostruzione, quindi è stata confermata l'attribuzione di responsabilità ai singoli imputati.

  • art. 69 comma 4 cod. pen.

    La presenza della recidiva (anche se richiamata principalmente) impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha motivato la non prevalenza delle attenuanti con riferimento all'art.69 c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere ammende in caso di ricorsi inammissibili; la Corte ha fatto applicazione di tale norma condannando i ricorrenti al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza citata: Sez.2, n.24492 del 19/04/2023 (Rv. 284826-01)

    Richiamata per il principio che la mera contestazione della finalità dell'accesso degli operanti (ad es. controllo amministrativo) non comporta automaticamente una regola generale di inutilizzabilità di tutte le risultanze; occorre una specifica valutazione del nesso di derivazione e della utilizzazione probatoria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può compiere una nuova valutazione dei fatti o rivalutare il compendio probatorio: i motivi che richiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La presenza degli organi di polizia sul luogo per un controllo amministrativo non rende automaticamente inutilizzabili le prove raccolte; va dimostrato il vizio giuridico specifico e il nesso di derivazione delle prove da atti illegittimi.
  • Le richieste di ispezione dello stato dei luoghi (art.507 c.p.p.) riguardano il giudizio di merito; se non utilizzate efficacemente nei gradi precedenti, difficilmente potranno essere rimesse in discussione in Cassazione.
  • Per contestare la partecipazione (concorso) nella ricettazione è necessario proporre elementi idonei a escludere il nesso probatorio tra imputato e bene illecitamente detenuto; la mera presenza in un'area affollata è di norma insufficiente a escludere la responsabilità se il giudice di merito ha motivato diversamente.
  • La recidiva incide sia sulla possibilità di prevalenza delle attenuanti generiche sia sul calcolo della prescrizione: la contestazione della prescrizione richiede un'analisi puntuale dei termini consolidati e degli aumenti dovuti alla recidiva.
  • Ricorsi manifestamente diretti a una riconsiderazione fattuale o privi di criteri di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e sanzionati con spese e ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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