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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12838/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico complementare erogato da un fondo aziendale per ex dipendenti del Banco di Napoli. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società al pagamento, in favore di alcuni pensionati, delle differenze sul trattamento pensionistico aziendale dovute a titolo di perequazione per il periodo luglio 2008-giugno 2013. La società ricorrente ha impugnato la decisione deducendo due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1197, 1292 e 1362 c.c., sostenendo che l'adesione dei pensionati alla capitalizzazione della prestazione del fondo complementare avrebbe estinto l'obbligazione periodica cui la perequazione accedeva, rendendo infondata la pretesa di ottenere rivalutazioni successive; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., prospettando che le parti avessero sostituito il trattamento pensionistico periodico con un'erogazione in capitale, con conseguente estinzione dell'obbligazione originaria e di ogni pretesa connessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati, dando continuità al consolidato orientamento secondo cui, in materia di previdenza complementare, la percezione della prestazione pensionistica in un'unica soluzione comporta l'estinzione della prestazione integrativa periodica e, da quel momento, viene meno il diritto alla perequazione automatica. Poiché i controricorrenti avevano optato per la capitalizzazione in data anteriore al periodo per cui chiedevano le differenze perequative, la decisione di merito che aveva riconosciuto tali somme per periodi successivi alla corresponsione del capitale è stata ritenuta non conforme al principio di diritto richiamato.

Norme richiamate

  • art. 1197 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prestazione in capitale avrebbe sostituito quella periodica estinguendola

  • art. 1292 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della dedotta estinzione dell'obbligazione originaria

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione della volontà delle parti in ordine alla capitalizzazione e alla pretesa perequazione

  • art. 1230 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la novazione dell'obbligazione pensionistica periodica in un'erogazione in capitale

  • art. 1300 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo profilo di estinzione/sostituzione dell'obbligazione

  • art. 1, comma 55, L. n. 243/2004

    indicato come norma di interpretazione autentica richiamata nel giudizio di merito; la Corte rileva che il diritto alla perequazione, pur mantenuto dal giudicato, si estingue con la liquidazione in capitale dell'intero trattamento integrativo

Massime di principio

  • In materia di previdenza complementare, la liquidazione della prestazione pensionistica integrativa in forma capitale una tantum estingue l'obbligazione periodica e fa venir meno, da quel momento, il diritto alla perequazione automatica.
  • Il diritto alla perequazione eventualmente riconosciuto da un giudicato tra le parti può essere mantenuto anche dopo l'entrata in vigore di una norma di interpretazione autentica, ma solo fino al momento in cui la prestazione integrativa viene effettivamente capitalizzata e corrisposta in unica soluzione.
  • Quando il pensionato ha optato per la capitalizzazione prima del periodo per cui domanda differenze perequative, non sono dovute somme riferite a periodi successivi alla percezione del capitale, poiché la correlata obbligazione periodica è già estinta.
  • Nell'interpretazione delle clausole e degli effetti della capitalizzazione delle prestazioni previdenziali complementari, assume rilievo decisivo la verifica del momento in cui è stata percepita la somma capitale, essendo quello il momento di cessazione del diritto alla prestazione periodica e alla sua perequazione.

Come è indicizzato

MaterieConto corrente
RamiBancario e finanziario
IstitutiRisoluzione del contrattoNullità

Testo integrale

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