Cassazione Penale, Ordinanza n. 08995/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La persona sottoposta a mandato di arresto europeo impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale, ritenendo sussistente un concreto e attuale pericolo di fuga. Nel ricorso sosteneva che tale pericolo non vi fosse, poiché viveva e lavorava regolarmente in Italia da quattro anni e non aveva commesso reati, sicché non vi era ragione di mantenere la misura custodiale. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza cautelare, ritenendo il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dal consegnando, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei provvedimenti cautelari adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo, il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione e che, per effetto dell'art. 613 c.p.p. come riformulato, l'atto deve essere sottoscritto da difensore cassazionista a pena di inammissibilità. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente dal consegnando, è stato dichiarato inammissibile senza formalità; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale modalità di proposizione della dichiarazione personale di ricorso, ma non idonea a superare il requisito di sottoscrizione da parte del difensore cassazionista per il ricorso per cassazione
art. 9, comma 7, legge 22 aprile 2005, n. 69
prevede il rinvio recettizio all'art. 719 c.p.p. per i provvedimenti cautelari adottati nella procedura passiva di mandato di arresto europeo
individuato come disciplina processuale richiamata per i provvedimenti cautelari nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo
stabilisce che ricorso, memorie e motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
art. 103/2017
richiamata come riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti cautelari adottati in pendenza di procedura passiva di mandato di arresto europeo il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, secondo il rinvio operato dalla legge speciale al codice di rito.
- Il ricorso per cassazione, nelle ipotesi soggette all'art. 613 c.p.p., è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'atto da parte dell'interessato non soddisfa tale requisito.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale evidente dell'atto, la Corte può dichiararla senza formalità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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