Cassazione Civile, Ordinanza n. 18916/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dirigente di una società di servizi pubblici, contestato dal lavoratore come ritorsivo e comunque privo di giusta causa. Il lavoratore aveva impugnato il recesso chiedendone l’invalidità e, in via subordinata, aveva insistito sull’insussistenza dei fatti contestati e sulla mancata proporzionalità della sanzione. In appello la Corte territoriale aveva escluso la natura discriminatoria del licenziamento, aveva rigettato nel merito la domanda di ritorsività e aveva ritenuto integrata la giusta causa, valorizzando la posizione dirigenziale del dipendente e il suo dissenso rispetto agli obiettivi aziendali e agli ordini di servizio. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato sette motivi, formalmente denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione/procedura, ma sostanzialmente contestando la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dai giudici di merito: la ricostruzione del cronoprogramma della nuova sede di Carbonia, la prova dell’autorizzazione delle prestazioni extra, la compatibilità delle condotte aziendali con il piano industriale, la sussistenza di un piano occulto di esuberi e il carattere ritorsivo del licenziamento. Ha inoltre invocato norme sul rapporto di lavoro e sul licenziamento illegittimo/ritorsivo.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure e ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, omesso esame di fatti e vizi processuali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto già compiuti dalla Corte d’appello. Ha inoltre precisato che il ricorso era procedibile perché nessun motivo si fondava su contratti collettivi, rendendo irrilevante la mancata produzione integrale del CCNL. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentito utilizzare formalmente i motivi di violazione di legge o di omesso esame per sollecitare una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove.
art. 369 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché nessun motivo si fondava su contratti o accordi collettivi di lavoro, sicché non era necessaria la produzione del CCNL.
art. 99 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nei motivi processuali, ma non costituisce la base della decisione, che si fonda sull’inammissibilità per tentata rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come parametro di doglianza, ma la Corte non ravvisa un vizio decisorio rilevante; le censure restano di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulle prove; la Corte osserva che tali doglianze mirano in realtà a una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
art. 1175 c.c.
Invocato dal ricorrente come canone del rapporto di lavoro; la Corte non esamina nel merito la sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.
art. 1366 c.c.
Invocato come criterio di interpretazione del rapporto e del comportamento delle parti; la censura viene ricondotta a una richiesta di revisione dei fatti.
art. 1375 c.c.
Invocato come regola di buona fede nell’esecuzione del rapporto; non si giunge a una rivalutazione sostanziale per l’inammissibilità del ricorso.
L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 4
Richiamato in relazione al licenziamento ritorsivo/illegittimo; la Corte non affronta il merito della norma per l’inammissibilità del ricorso.
L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18
Richiamato dal ricorrente come base della tutela contro il licenziamento illegittimo; non viene applicato nel merito per difetto di ammissibilità.
L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 3
Richiamato dal ricorrente in tema di licenziamento; la Corte non entra nel relativo scrutinio sostanziale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o di vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- Le doglianze che contestano la ricostruzione del materiale istruttorio, la credibilità delle risultanze processuali o la sussistenza in concreto dei fatti posti a base della decisione non integrano, di regola, un motivo ammissibile di legittimità se non denunciano un vero errore di diritto o un omesso esame nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di appello nella selezione e lettura delle prove.
- La mancata produzione del contratto collettivo rileva solo se i motivi di ricorso si fondano effettivamente su clausole collettive; se tali clausole non sono poste a base delle censure, il ricorso resta procedibile.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la sussistenza della giusta causa e l’insussistenza del carattere ritorsivo del licenziamento, la contestazione in cassazione deve colpire la correttezza giuridica della regola applicata, non la mera ricostruzione del comportamento del lavoratore.
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