Cassazione Civile, Sentenza n. 9531/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul classamento catastale di un'unità destinata ad impianto fotovoltaico sita a Carmagnola. Rete Rinnovabile aveva presentato DOCFA chiedendo lo scorporo dal valore del suolo del valore dei pannelli fotovoltaici (applicando l'art. 1, comma 21, L. 28.12.2015 n. 208). L'Ufficio ha emesso avviso di accertamento rettificando il classamento; la società ha impugnato l'atto. La CTR, accogliendo il ricorso della contribuente, ha ritenuto tuttavia che la stessa mancasse della legittimazione passiva per non essere titolare di diritti reali sull'immobile (il suolo è di proprietà di Terna). L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR, deducendo (tra l'altro) che la contribuente fosse legittimata in quanto conduttrice, che l'impianto fotovoltaico fosse parte integrante del bene e che l'atto fosse insufficientemente motivato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate; ha confermato il principio secondo cui la soggettività passiva in materia catastale va individuata nel soggetto cui il diritto civile assegna la titolarità del diritto reale (l'intestatario della partita catastale/proprietario). Di conseguenza la CTR aveva correttamente rilevato il difetto di legittimazione passiva della società ricorrente in primo grado (non proprietaria del terreno) e la sentenza di merito è stata mantenuta. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti. Non sono state disposte spese a carico della resistente, non avendo questa svolto difese.
Norme richiamate
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
Regolamento tecnico richiamato in tema di criteri di determinazione della rendita catastale; evocato dall'Agenzia ma la Corte non ha ritenuto superare il principio della legittimazione dell'intestatario catastale.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 3, comma 2)
Prevede ipotesi in cui l'intestatario catastale non coincide con il soggetto passivo d'imposta; la Corte ha ritenuto però che ciò non modifichi la regola secondo cui la legittimazione ad impugnare atti attributivi/modificativi di rendita spetti all'intestatario della partita catastale.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 21)
Introduzione della disciplina che esclude dai parametri di calcolo della rendita (nei gruppi D ed E) i macchinari, congegni e impianti funzionali al processo produttivo; la società aveva invocato tale norma per richiedere lo scorporo dei pannelli fotovoltaici nella DOCFA.
Legge 1 ottobre 1969, n. 679 (art. 8)
"I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova (...), hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione."
La Corte ha precisato che la nozione di "possessori" richiamata dalla norma non individua una categoria distinta dall'intestatario catastale ai fini della legittimazione a impugnare gli atti catastali.
D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
Norma di riferimento sul catasto richiamata nella controversia; utilizzata nelle deduzioni dell'Agenzia ma senza che ne emergesse una diversa regola di legittimazione rispetto a quella individuata dalla Corte.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)
Richiamata con riferimento al tema della motivazione degli atti amministrativi: la Corte non ha ritenuto che l'atto impugnato fosse viziato da tale carenza tale da incidere sulla decisione, anche perché il profilo della legittimazione ha avuto prevalenza.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3)
Norme generali sul procedimento amministrativo e motivazione; richiamate dall'Agenzia in relazione alla presunta carenza motivazionale dell'atto, ma non decisive dopo l'accertamento del difetto di legittimazione.
D.lgs. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 52) e D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (artt. 14, 56, 34)
Richiamate per spiegare la funzione strumentale della rendita catastale rispetto a diverse imposte (registro, successioni, imposte sui redditi): la rendita è indice di capacità contributiva dell'intestatario catastale e delimita il potere accertativo.
Giurisprudenza: Cass. n. 31173/2023
Richiamata come precedente che conferma il principio seguito dalla Corte: legittimati attivo e passivo per gli atti catastali sono gli intestatari della particella catastale.
Massime di principio
- In materia catastale la legittimazione a impugnare atti di attribuzione o modifica di rendita spetta principalemente all'intestatario della partita catastale (titolare del diritto reale), indipendentemente dal soggetto che materialmente gestisce l'immobile.
- Il fatto di essere conduttore o possessore del suolo (operatore degli impianti) non conferisce automaticamente la legittimazione ad impugnare l'atto catastale; l'obbligo di denuncia previsto per i possessori non equivale a riconoscere loro la stessa legittimazione processuale degli intestatari.
- La rendita catastale ha funzione strumentale: può servire come indice di capacità contributiva per vari tributi, ma la titolarità della partita catastale resta il criterio per individuare i soggetti nei cui confronti gli atti catastali producono effetti giuridici immediati.
- Se si gestisce un impianto su suolo di terzi, è consigliabile coordinarsi con il proprietario (intestatario catastale) affinché sia quest'ultimo a promuovere DOCFA o a essere parte nelle impugnazioni; in alternativa valutare azioni congiunte o la regolarizzazione dell'intestazione.
- Quando si discute l'inclusione o esclusione di impianti (es. pannelli fotovoltaici) nel valore catastale va considerata la disciplina specifica (es. L. 208/2015) e se l'impianto sia "strutturalmente connesso" e funzionale all'unità immobiliare, ma ciò non supera il requisito della legittimazione dell'intestatario per l'impugnazione.
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