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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19887/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2002, emessi per IVA, IRAP e IRPEF, con cui erano stati contestati maggiori ricavi alla società e maggiori redditi ai soci. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto dalla CTP, che aveva annullato gli avvisi per difetto di motivazione e, subordinatamente, per infondatezza. In appello, però, la CTR del Molise ha riformato la decisione e accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo la sentenza di primo grado solo apparentemente motivata. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il primo denunciava nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o apparente, violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., perché la CTR si era limitata a formulazioni generiche e non aveva spiegato né i rilievi dell'Ufficio ritenuti decisivi né le ragioni della riforma; gli altri motivi erano subordinati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era priva di un'effettiva motivazione: non indicava i rilievi dell'Ufficio, non chiariva quali circostanze fossero state mal valutate, non spiegava quali irregolarità contabili rendessero inattendibili le scritture e si risolveva in una adesione acritica alla tesi dell'appellante. La motivazione per relationem, in assenza di un minimo di autonoma esplicitazione delle ragioni della decisione, non consente il controllo sull'iter logico-giuridico e integra nullità ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR del Molise, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione è nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizio di motivazione può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa, inciso dalla carenza motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice tributario è nulla quando sia priva di una reale esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, non potendo bastare formule generiche o apodittiche.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere l'iter logico della decisione; non è sufficiente una mera adesione acritica alle difese di una parte, soprattutto se la tesi recepita non sia neppure specificamente enunciata nel provvedimento.
  • Sussiste nullità della sentenza anche quando il giudice d'appello, nel riformare la decisione di primo grado, non individui gli elementi fattuali e logici posti a fondamento del decisum e renda impossibile il controllo di legittimità sul ragionamento seguito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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