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Sentenza

Sentenza n. 3456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva riconosciuto l’esecuzione del giudicato e liquidato in complessivi euro 500,00 le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti avevano ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, che aveva condannato il Ministero all’accredito sulla Carta elettronica per la formazione dei docenti di euro 2.500,00 in favore di uno degli interessati e di euro 1.000,00 in favore dell’altro, oltre rivalutazione e interessi. L’appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, determinate dal TAR in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli appellanti hanno dedotto la violazione dei parametri tariffari, sostenendo che il giudice non potesse scendere al di sotto della soglia minima prevista dal decreto ministeriale applicabile e chiedendo la liquidazione di almeno euro 1.189,00. Hanno inoltre denunciato il difetto assoluto di motivazione, ritenendo che il richiamo al carattere seriale della controversia costituisse una motivazione apparente e stereotipata, in violazione dell’art. 26, comma 1, c.p.a., dell’art. 88, comma 2, lett. d), e degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha affermato che la quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque inferiori alle soglie minime risultanti dai parametri tariffari applicabili. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 500,00 era inferiore ai valori previsti dal d.m. n. 147 del 2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione consentita dall’art. 4, comma 4, del decreto. Il Collegio ha invece respinto la censura di difetto assoluto di motivazione: il riferimento al carattere oggettivamente seriale del contenzioso è stato ritenuto sufficiente e non apodittico a giustificare una liquidazione ridotta, pur nel rispetto delle soglie minime. In parziale riforma, le spese del primo grado sono state determinate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione relativa alla motivazione della decisione sulle spese processuali; la censura di violazione è stata ritenuta non fondata, poiché il riferimento al carattere seriale della controversia è stato considerato motivazione non apodittica.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato dagli appellanti in relazione al dedotto difetto di motivazione della sentenza sulle spese; la censura non è stata accolta.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Sono richiamati dagli appellanti a sostegno delle doglianze sulla regolazione e liquidazione delle spese; il giudice ha comunque ritenuto legittima una liquidazione ridotta, purché non simbolica e rispettosa dei limiti tariffari.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 147 del 2022

    La riduzione consentita dalla disposizione non autorizza il giudice a scendere al di sotto dei valori minimi applicabili allo scaglione tariffario.

  • d.m. n. 147 del 2022

    I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese e impediscono l’attribuzione di somme simboliche o inferiori alle soglie minime previste, pur lasciando al giudice un margine di discrezionalità nella quantificazione.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può condurre all’attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime desumibili dai parametri tariffari applicabili.
  • Il carattere seriale e standardizzato della controversia può giustificare una riduzione della liquidazione delle spese, purché l’importo riconosciuto resti rispettoso dei limiti minimi previsti dalla disciplina parametrica.
  • La motivazione della liquidazione ridotta delle spese non è apparente quando il giudice indica quale ragione giustificativa la serialità oggettiva del contenzioso; non è quindi necessaria una motivazione analitica ulteriore, salva l’osservanza dei parametri minimi.
  • Il giudice d’appello può correggere la liquidazione delle spese di primo grado quando essa risulti inferiore ai valori tariffari minimi, determinando direttamente un importo equo nel rispetto dei parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieAppelloSpese di liteGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneOttemperanza e commissario ad acta

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