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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02603/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un pignoramento immobiliare promosso da una creditrice nei confronti di una società; un diverso soggetto (consorzio/g.e.i.e.) aveva aderito all'opposizione all'esecuzione sostenendo di essere il reale proprietario dell’immobile pignorato. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società e dal consorzio perché tardivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 396, comma 2, c.p.c., sostenendo che la scoperta di documenti falsi avrebbe dovuto incidere sul calcolo del termine per proporre l’appello revocatorio e rendere tempestivo il gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso carente del requisito di autosufficienza e comunque privo di specificità, perché i fatti di causa erano esposti in modo incomprensibile e la censura non si confrontava davvero con la motivazione della sentenza impugnata. In via ulteriormente assorbente, ha osservato che l’art. 396, comma 2, c.p.c. non consente di prorogare il termine lungo di impugnazione in ogni caso di scoperta del fatto revocatorio, ma solo quando la scoperta avvenga a termine prossimo alla scadenza, così da raggiungere i trenta giorni dalla scoperta; nella specie, la scoperta era avvenuta comunque con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e autosufficiente i fatti di causa e contenere motivi specifici; la mancanza di tale esposizione comporta inammissibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per proporre impugnazione non viene automaticamente prorogato dalla sopravvenuta scoperta di documenti falsi; va coordinato con la disciplina specifica dell’appello revocatorio.

  • art. 396, comma 2, c.p.c.

    La scoperta della falsità di documenti durante il termine per appellare rileva solo se interviene a termine prossimo alla scadenza, così da consentire la proposizione dell’appello entro trenta giorni dalla scoperta; non opera come estensione generalizzata del termine di impugnazione.

  • art. 395 c.p.c.

    È richiamato per il revocatorio quando il fatto revocatorio sia scoperto a termine scaduto.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma sul rito camerale in Cassazione, utilizzata per la decisione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non consente alla Corte di comprendere immediatamente i fatti sostanziali e processuali rilevanti, perché il requisito di autosufficienza impone una esposizione chiara e completa nel ricorso stesso.
  • La censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa tesi giuridica.
  • L’art. 396, comma 2, c.p.c. non consente di sommare in via automatica il termine lungo di impugnazione con trenta giorni dalla scoperta del fatto revocatorio; la proroga opera solo per evitare che la scoperta avvenuta a ridosso della scadenza impedisca la tempestiva proposizione dell’appello revocatorio.
  • La scoperta del fatto revocatorio durante un termine ancora ampiamente pendente non determina, di per sé, un ampliamento del termine di impugnazione oltre il limite previsto dalla disciplina dell’appello revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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