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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13727 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, sostenendo che i compensi percepiti dal professionista per l'attività di componente di collegi sindacali, revisore contabile e amministratore di enti dovessero essere assoggettati a IRAP. Secondo l'Agenzia, tali attività rientravano nell'oggetto della professione esercitata e non potevano essere assimilate al lavoro dipendente. La controversia riguardava quindi la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto per l'applicazione dell'IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando l'annullamento parziale del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRAP relativa agli anni d'imposta dal 2003 al 2006. Ha ritenuto che l'attività di sindaco, amministratore o componente di organi di controllo, quando esercitata individualmente e separatamente rispetto alle ulteriori attività professionali e senza un'autonoma organizzazione propria, non realizzi il presupposto impositivo IRAP. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3

    L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. La sola natura professionale dell'attività o il fatto che essa rientri nell'oggetto della professione non è sufficiente, in assenza di un'autonoma organizzazione riferibile al contribuente.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50

    La qualificazione fiscale dei compensi derivanti da incarichi di sindaco, amministratore o componente di organi societari non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP; resta necessario verificare concretamente la presenza dell'autonoma organizzazione.

  • Cassazione, sentenze n. 19327 del 2016 e n. 17566 del 2016

    "In tema di IRAP, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione"

    L'attività svolta personalmente per conto di enti terzi non è soggetta a IRAP se non beneficia di una struttura organizzativa autonoma del professionista. È rilevante l'organizzazione propria del contribuente, non quella degli enti presso cui egli svolge l'incarico.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'attività professionale è soggetta a IRAP non basta verificare la qualifica del soggetto o la tipologia dell'incarico: occorre accertare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • I compensi derivanti da incarichi di sindaco, amministratore, revisore o componente di organi di controllo possono restare esclusi dall'IRAP quando l'attività è svolta personalmente, in modo individuale e separato, senza una struttura organizzativa propria.
  • L'organizzazione e le risorse degli enti presso cui il professionista opera non possono essere automaticamente imputate al professionista ai fini IRAP.
  • Se il professionista utilizza invece dipendenti, collaboratori, beni strumentali significativi o una struttura organizzata propria per svolgere gli incarichi, può emergere il presupposto impositivo dell'IRAP.
  • La verifica deve essere concreta e riferita all'attività specifica che ha prodotto i compensi, distinguendo eventualmente gli incarichi privi di autonoma organizzazione dalle altre attività professionali organizzate.

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