Sentenza n. 110/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia dal 2002, già titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo poi revocato e successivamente regolarizzato in ragione del matrimonio, ha impugnato il diniego del Questore fondato, tra l’altro, sulla mancanza del certificato di conoscenza della lingua italiana e sulla ritenuta pericolosità sociale derivante da plurime vicende penali. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 5, commi 5 e seguenti, del d.lgs. n. 286/1998 e difetto di istruttoria, perché il requisito linguistico sarebbe stato successivamente acquisito e l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto; 2) violazione degli artt. 4, commi 3 e 5, e 9 del d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., difetto di motivazione, omessa istruttoria ed eccesso di potere, per avere la Questura fondato il giudizio di pericolosità su sentenze di patteggiamento e su precedenti penali senza una concreta e attuale valutazione della pericolosità, senza considerare adeguatamente la modesta offensività dei fatti, gli esiti positivi dell’affidamento in prova e della liberazione anticipata, la condotta successiva, l’assenza di recente recidiva, il radicamento ultraventennale, il lavoro stabile, i legami familiari e l’art. 8 CEDU; 3) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 e difetto di istruttoria, per non avere la Questura verificato la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, in particolare per lavoro subordinato. L’Amministrazione ha sostenuto che il giudizio di pericolosità fosse fondato su una pluralità di condanne e ulteriori elementi indiziari relativi a reati in materia di stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e che la pericolosità costituisse causa ostativa al rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il primo motivo relativo alla conoscenza della lingua italiana, poiché il diniego era sorretto da una motivazione autonoma e sufficiente concernente la pericolosità sociale; trattandosi di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione indipendente è sufficiente a mantenerlo fermo e rende carente l’interesse all’esame delle censure contro le altre ragioni. Quanto al giudizio di pericolosità, il Tribunale ha affermato che l’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione complessiva, discrezionale, prognostica e non automatica, nella quale possono essere considerati, oltre alle condanne anche non definitive per i reati indicati dalla legge, ulteriori elementi fattuali e indiziari sintomatici di una pericolosità concreta e attuale. Nel caso concreto la Questura aveva svolto un’istruttoria approfondita, ricostruendo tre episodi criminosi del 2011, 2017 e 2022, relativi anche a stupefacenti, resistenza e lesioni, e valutandoli unitariamente come espressione di una reiterata inclinazione alla commissione di reati. Le sentenze di patteggiamento non erano state utilizzate come prova legale della responsabilità, ma come indici sintomatici inseriti nella complessiva valutazione amministrativa, sicché non risultava violato l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. Il giudizio è stato ritenuto adeguatamente motivato anche nel bilanciamento con gli elementi favorevoli: durata del soggiorno, attività lavorativa e regolare permanenza non sono stati ignorati, ma considerati recessivi rispetto alla gravità, reiterazione e recente commissione degli illeciti. I legami familiari non sono stati ritenuti decisivi, anche perché la moglie risiedeva nel Paese d’origine. Le valutazioni favorevoli del Tribunale di Sorveglianza non vincolavano l’Amministrazione, essendo diverse le finalità delle misure di sorveglianza rispetto al giudizio amministrativo di prevenzione. È stato respinto anche il terzo motivo: l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 impone di verificare, ove ne ricorrano le condizioni, anche il possibile rilascio di un diverso titolo, ma non crea un automatismo favorevole né esonera dalla verifica di tutti i requisiti. Poiché la pericolosità sociale costituisce causa ostativa generale alla permanenza dello straniero e innerva ogni tipo di titolo di soggiorno, la Questura aveva implicitamente ma inequivocabilmente escluso la concedibilità di qualsiasi titolo alternativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede la verifica dell’assenza di pericolosità sociale mediante una valutazione complessiva, discrezionale, prognostica e non automatica, che può fondarsi anche su elementi fattuali e indiziari ulteriori rispetto alle condanne indicate dalla norma.
art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286/1998
L’assenza di pericolosità sociale costituisce requisito generale per la permanenza dello straniero e opera quale causa ostativa al rilascio dei titoli di soggiorno.
art. 5, commi 5 e seguenti, d.lgs. n. 286/1998
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione di elementi favorevoli sopravvenuti; il Collegio ha ritenuto assorbita la censura sul requisito linguistico per l’autonoma idoneità ostativa del giudizio di pericolosità.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
L’Amministrazione deve verificare, in sede di rilascio o rinnovo, anche la sussistenza dei presupposti per un diverso titolo di soggiorno, ma tale obbligo non comporta automatismo favorevole; accertata una causa ostativa generale, non è necessario procedere al rilascio di un titolo alternativo.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Le sentenze di patteggiamento non fanno stato nei giudizi amministrativi e non costituiscono prova legale della responsabilità, ma possono essere considerate, insieme agli elementi fattuali ricavati dall’istruttoria, quali indici sintomatici ai fini della prognosi amministrativa di pericolosità.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla tutela della vita privata e familiare non impedisce il diniego quando l’Amministrazione abbia concretamente bilanciato il radicamento dello straniero con esigenze di sicurezza pubblica e il giudizio di pericolosità risulti attuale, concreto e adeguatamente motivato.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto; il ricorrente non ha interesse all’esame delle censure contro le ulteriori motivazioni, perché il loro eventuale accoglimento non condurrebbe comunque all’annullamento.
- Il giudizio di pericolosità sociale richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere complessivo, prognostico, concreto e attuale, senza automatismi fondati sulla sola esistenza di precedenti penali; l’Amministrazione può tuttavia valorizzare una pluralità di condanne, anche non definitive, e ulteriori elementi fattuali o indiziari convergenti.
- Le sentenze di patteggiamento, pur non facendo stato nel giudizio amministrativo e non potendo essere utilizzate come prova legale della responsabilità penale, possono essere considerate quali indici sintomatici delle condotte concretamente tenute, se inserite in una motivata e autonoma valutazione amministrativa della pericolosità.
- Nel bilanciamento tra sicurezza pubblica e integrazione dello straniero, durata del soggiorno, attività lavorativa e legami familiari devono essere considerati, ma non prevalgono automaticamente sul giudizio di pericolosità; possono risultare recessivi quando la reiterazione, la gravità e la relativa attualità degli illeciti dimostrino una concreta propensione alla reiterazione.
- Le valutazioni favorevoli del Tribunale di Sorveglianza non vincolano l’Amministrazione nel giudizio sulla pericolosità sociale ai fini del soggiorno, poiché le misure di sorveglianza e il procedimento amministrativo perseguono finalità diverse.
- L’obbligo di verificare la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno non comporta un automatismo favorevole: quando sia accertata una causa ostativa generale, quale la pericolosità sociale, essa impedisce il rilascio di qualsiasi titolo e assorbe la necessità di ulteriori valutazioni sul titolo alternativo.
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