Sentenza n. 891/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta ottenuto per lavorare presso un’azienda agricola, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario per cause a lui non imputabili, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Aveva successivamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato con un diverso datore e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità della mancata stipula, il nuovo rapporto di lavoro e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. La Questura ha applicato in modo meramente formale la disciplina sull’ingresso per lavoro stagionale, considerando automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Tale automatismo contrasta con l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l’ingresso era regolare, la mancata stipula non risultava imputabile al lavoratore e questi aveva documentato un nuovo rapporto di lavoro subordinato, idoneo a dimostrare un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione lavorativa. La Questura non aveva valutato tali elementi, incorrendo in violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il giudice ha disposto il riesame della posizione secondo i principi indicati, senza riconoscere direttamente il permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all’Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza automatismi fondati sulla mancata prosecuzione del rapporto lavorativo originario.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e del titolo di soggiorno, ma il provvedimento individua la violazione decisiva principalmente nell’art. 5, comma 5.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione effettuata dalla Questura prima dell’adozione del diniego; la decisione non fonda su tale profilo l’annullamento.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, quando il lavoratore sia entrato regolarmente in Italia e abbia successivamente instaurato un rapporto lavorativo con altro datore.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione deve valutare in concreto e individualmente la posizione dello straniero, verificando se il mancato perfezionamento del rapporto originario sia imputabile al lavoratore e considerando la sua condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno.
- La documentazione di una nuova concreta occasione lavorativa può integrare un percorso di inserimento e regolarizzazione lavorativa rilevante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e non può essere trattata come una mera aspettativa occupazionale.
- Il diniego del permesso di soggiorno fondato esclusivamente sulla mancata stipula del contratto con il datore originario è illegittimo se l’Amministrazione omette di valutare la non imputabilità dell’evento, il nuovo rapporto di lavoro e la proporzionalità della misura rispetto alla situazione individuale.
- L’accertata omissione della valutazione individualizzata determina l’annullamento del diniego ai fini del riesame, senza che il giudice amministrativo sostituisca direttamente la propria valutazione a quella dell’Amministrazione sul rilascio del titolo.
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