Cassazione Penale, Ordinanza n. 08427/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva definito il suo appello. Dal testo emerge che in secondo grado era stato dedotto un solo motivo: richiesta di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato e, in subordine, rideterminazione della pena. Nel ricorso per cassazione, invece, la difesa ha introdotto per la prima volta una censura relativa alla ritenuta applicazione della recidiva, sostenendo in sostanza l'erronea applicazione della circostanza aggravante e cercando di farne discendere anche la prescrizione del reato. La Corte ha però rilevato che tale questione non era stata devoluta al giudice di appello e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero nuovi, perché relativi a una violazione di legge non dedotta in appello, e ha ricordato che non possono essere prospettate in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato perché non devolute alla sua cognizione. Ha inoltre escluso che l'erronea applicazione della recidiva potesse essere dedotta per la prima volta in cassazione, neppure per ottenere la prescrizione, in assenza di modifiche normative o interventi della Corte costituzionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte considera come non deducibili in cassazione questioni non devolute al giudice di appello; il ricorso non può introdurre per la prima volta censure di violazione di legge non già oggetto del devolutum.
art. 157 c.p.
È evocato solo indirettamente, poiché il ricorrente mirava a far derivare la prescrizione dalla contestazione della recidiva; la Corte esclude che tale obiettivo possa essere perseguito per la prima volta in cassazione nei termini indicati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto che non siano state devolute al giudice di appello, poiché la Corte di cassazione non può pronunciarsi su temi estranei al perimetro del devolutum.
- L'erronea applicazione della recidiva, se non censurata in appello, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione, salvo sopravvenienze normative o costituzionali favorevoli.
- La censura che prospetti un motivo nuovo in cassazione integra causa di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08365/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08371/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08394/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08405/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08422/2025 del 28/02/2025
- ordinanza_penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08423/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →