Cassazione Civile, Ordinanza n. 16758/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della società postale di ottenere il pagamento, da parte della concessionaria della riscossione ICI, di una commissione per ogni versamento effettuato con bollettino postale sui conti correnti postali intestati alla concessionaria, aperti per la riscossione dell’ICI in alcune province. La domanda era stata accolta in primo grado e confermata in appello. In cassazione la concessionaria ha proposto sette motivi: ha sostenuto, in sintesi, che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato lo scambio di comunicazioni del 1997 come rinuncia della società postale alla commissione; che non fosse stato rispettato il principio di parità di trattamento e la disciplina delle commissioni; che la comunicazione di nuove commissioni e la disciplina dello ius variandi non potessero applicarsi a un conto corrente imposto per legge; che la rinegoziazione richiamata dalla giurisprudenza non fosse praticabile per mancanza di rapporto negoziale con i comuni; che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi su questioni di contrasto con il diritto UE sollevate solo in comparsa conclusionale; che la commissione potesse integrare un aiuto di Stato o un abuso di posizione dominante; e, infine, che le norme interne dovessero essere disapplicate o sottoposte a scrutinio di legittimità costituzionale per contrasto con il diritto UE e con gli artt. 3, 41, 11 e 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti in realtà a contestare accertamenti di fatto o comunque non adeguatamente correlati alle statuizioni impugnate; il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la giurisprudenza richiamata consente la rinegoziazione della concessione-contratto in caso di sopravvenienze, senza escludere il diritto della società postale alle commissioni; il quinto è stato ritenuto infondato perché una questione nuova introdotta solo con comparsa conclusionale non impone al giudice di merito una pronuncia; il sesto è stato respinto perché la commissione non integra aiuto di Stato, difettando la condizione dell’impiego di risorse statali e, comunque, la Corte ha richiamato la giurisprudenza anche della Corte di giustizia; il settimo è stato respinto perché le censure di costituzionalità erano già state ritenute infondate o assorbite dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1326 c.c.
Richiamato nel primo motivo per sostenere una diversa lettura della vicenda negoziale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché rivolta al fatto e non alla corretta interpretazione della norma.
art. 1337 c.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso che la censura integrasse una vera violazione di legge, trattandosi di contestazione del fatto.
artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.
Invocati per contestare l’interpretazione delle comunicazioni tra le parti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ribadito che non può essere usato per censurare l’erronea ricognizione del fatto concreto, riservata al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura è stata ricondotta, in sostanza, all’omesso esame di un fatto decisivo, ma senza superare la preclusione processuale richiamata dalla Corte.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per escludere la proponibilità del vizio di omesso esame del fatto nei casi ostativi previsti dalla norma.
art. 2, commi 18 e 20, L. n. 662/1996
Consente a Poste Italiane di stabilire commissioni a carico dei correntisti, purché la comunicazione avvenga nelle forme previste dalla legge.
art. 2597 c.c.
Invocato come parametro di parità di trattamento nel mercato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di correlazione con l’appello.
art. 3, d.P.R. n. 144/2001
Per la Corte, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la comunicazione delle modifiche delle commissioni deve avvenire con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e invio di avviso ai correntisti.
art. 13, d.P.R. n. 144/2001
Richiamato nel terzo motivo insieme all’art. 3 del medesimo decreto, senza accoglimento della censura.
art. 118 d.lgs. n. 385/1993
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della modifica unilaterale delle condizioni, ma la Corte ha ritenuto la censura non coerente con la ratio della decisione impugnata.
d.lgs. n. 504/1992
Richiamato come disciplina dell’ICI e dell’obbligo di utilizzo del conto corrente postale da parte del concessionario della riscossione.
art. 3, commi 4 e 6, d.lgs. n. 112/1999
Invocato nel quarto motivo per contestare la disciplina applicata, ma il motivo è stato respinto.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, poiché le questioni nuove sollevate solo in comparsa conclusionale non impongono decisione al giudice.
artt. 107 e 108 TFUE
Richiamati per sostenere la natura di aiuto di Stato della commissione; la Corte ha escluso tale qualificazione.
artt. 102, 106 e 4 TFUE
Richiamati insieme agli artt. 107 e 108 TFUE per sostenere l’abuso di posizione dominante e la disapplicazione della normativa interna; la censura è stata respinta.
Reg. n. 659/1999
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare gli obblighi di comunicazione alla Commissione UE.
art. 11 Cost.
Invocato per sostenere il contrasto delle norme interne con il diritto UE e la conseguente illegittimità costituzionale.
art. 117, primo comma, Cost.
Invocato come parametro di compatibilità della normativa interna con i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo.
art. 3 Cost.
Richiamato per sostenere l’irragionevolezza della disciplina; la Corte ha ritenuto la questione infondata.
art. 41 Cost.
Invocato per lamentare la compressione della libertà di iniziativa economica della ricorrente.
art. 2041 c.c.
Richiamato in via subordinata nella domanda originaria, ma non risulta decisivo nella motivazione di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza formalmente ricondotta alla violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Un motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla statuizione impugnata: non è ammissibile una censura che non indichi con chiarezza quale affermazione in diritto si assuma errata o che si risolva in una critica esplorativa dei fatti.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito, anche se valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- Nel regime dei conti correnti postali relativi alla riscossione dell’ICI, Poste Italiane può applicare commissioni ai correntisti purché la modifica delle condizioni sia comunicata secondo le forme previste dalla legge applicabile ratione temporis.
- La rinegoziazione della concessione-contratto per sopravvenienze riguarda il rapporto complessivo tra ente impositore e concessionario e non esclude, di per sé, la spettanza delle commissioni del gestore postale.
- Le questioni nuove prospettate solo in comparsa conclusionale non impongono al giudice di merito una pronuncia, perché tale atto ha funzione meramente illustrativa delle domande ed eccezioni già ritualmente introdotte.
- La commissione dovuta a Poste Italiane per la gestione dei conti correnti postali obbligatoriamente utilizzati dai concessionari della riscossione non integra, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, quando difetti l’impiego di risorse statali per compensare integralmente i costi aggiuntivi.
- La disciplina interna che consente l’addebito delle commissioni e la loro comunicazione non è, nel caso esaminato, incompatibile con i parametri costituzionali evocati, né richiede la disapplicazione per contrasto con il diritto UE.
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