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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37170/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva disposto il nuovo classamento di due unità immobiliari di proprietà delle contribuenti, collocate nella categoria speciale D/8 e valutate mediante stima diretta. Le contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la CTR avrebbe errato nell'applicare la disciplina del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, mentre si trattava invece di un diverso procedimento di nuovo classamento di immobili speciali; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza/procedimento per asserita contraddittorietà della decisione, perché la CTR avrebbe da un lato affermato che l'atto non riguardava il riclassamento ex art. 1, comma 335, e dall'altro avrebbe fondato la decisione proprio su tale norma. Le contribuenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché l'Ufficio non aveva trascritto né riassunto nel ricorso la motivazione dell'avviso di classamento di cui lamentava la carenza. Il secondo motivo è stato disatteso perché la CTR, pur richiamando in premessa una disciplina non perfettamente pertinente, aveva poi effettivamente deciso il gravame sulla base della carenza di motivazione dell'atto ai sensi dell'art. 1, comma 336, L. n. 311/2004, esaminando i profili rilevanti. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366 c.p.c.; art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti; quando si censura la motivazione di un avviso o di un atto amministrativo/tributario, occorre riportarne o riassumerne puntualmente il contenuto rilevante e indicarne la collocazione negli atti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    La deduzione del vizio motivazionale è inammissibile se impedisce alla Corte di verificare la censura per mancanza del contenuto essenziale dell'atto impugnato.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    art. l, comma 335, della L. n. 331/2004

    La sentenza richiama tale disciplina solo nel contesto del motivo dell'Ufficio e delle premesse della CTR; la Corte non ne afferma una regola sostanziale, ma rileva che il motivo non può essere scrutinato per difetto di autosufficienza.

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    art. l, comma 336, L. n. 331/2004

    La CTR ha deciso il caso sulla carenza di motivazione dell'atto richiamando questa disciplina; la Corte di cassazione rileva che, comunque, la motivazione della CTR si fondava su tale profilo e quindi il secondo motivo non coglieva la reale ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione tributaria, chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento o di classamento deve riprodurre o quantomeno riassumere nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto impugnato, in modo da consentire il controllo della Corte senza rinvii esplorativi agli atti di merito.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione non esige una trascrizione integrale e formalistica degli atti, ma richiede che il contenuto rilevante sia puntualmente indicato e localizzato negli atti processuali; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Una doglianza per contraddittorietà della sentenza non è fondata se il giudice di merito, pur richiamando in premessa un riferimento normativo impreciso, ha poi effettivamente deciso sulla base di una ratio decidendi chiara e autonoma, correttamente individuabile nel contenuto della motivazione.
  • Quando la censura investe la sufficienza della motivazione di un atto impositivo o catastale, l'onere di allegazione e specificazione grava integralmente sul ricorrente, perché la Corte possa verificare la correttezza della valutazione compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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