Sentenza n. 11655/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 d.lgs. 159/2011 notificata il 9 marzo 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, diretta alla società conduttrice dell'immobile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sgombero adottata dall'Agenzia dopo la definitività della confisca di prevenzione, deducendo la mancata confisca del cespite, l'illegittimità della confisca e l'eccesso di potere. Il bene era precedentemente detenuto in usufrutto da un soggetto destinatario della confisca, mentre la nuda proprietà risultava divisa tra due figlie. L'ordinanza, tuttavia, era indirizzata alla società conduttrice dell'immobile, alla quale ordinava il rilascio del bene. Il giudice ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. L'ordinanza contiene un ordine personale di liberazione rivolto alla società conduttrice, unica soggetta alla lesione derivante dall'atto e quindi unica legittimata a impugnarlo. I diritti reali dei ricorrenti risultano invece eventualmente incisi dalla precedente confisca, disposta dall'autorità giudiziaria ordinaria con provvedimenti ormai passati in giudicato, non dall'ordinanza di sgombero dell'Agenzia. Il TAR ha comunque rilevato che le censure sarebbero state manifestamente infondate anche nel merito: il decreto di confisca comprendeva l'immobile; le contestazioni sulla legittimità della confisca dovevano essere rivolte all'autorità giudiziaria ordinaria; l'ordinanza di sgombero, una volta definitiva la confisca, ha natura vincolata, non richiede una puntuale motivazione e l'omessa partecipazione procedimentale non ne determina l'annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state compensate per la mancata produzione di memoria da parte dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Dopo la definitività della confisca di prevenzione, l'Agenzia adotta l'ordinanza di sgombero del bene nei confronti dell'occupante o conduttore; nel caso esaminato l'atto è stato qualificato come ordine personale di liberazione rivolto alla società conduttrice.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una possibile questione decisiva di rito e di sottoporla al contraddittorio delle parti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa partecipazione procedimentale, in presenza di un atto vincolato, costituisce una mera irregolarità e non determina l'annullabilità del provvedimento.
Massime di principio
- L'ordinanza di sgombero adottata dall'Agenzia nazionale dopo la definitività della confisca di prevenzione è un atto vincolato e dovuto, sicché non richiede una puntuale motivazione discrezionale ulteriore rispetto all'accertamento dei presupposti della confisca definitiva.
- La legittimazione a impugnare un ordine personale di liberazione di un immobile spetta al destinatario dell'ordine, quale soggetto direttamente inciso dall'atto; i titolari di diritti reali eventualmente pregiudicati dalla confisca non sono legittimati a contestare, per tale sola qualità, la successiva ordinanza di sgombero.
- Le contestazioni relative all'esistenza o alla legittimità della confisca disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria ordinaria devono essere proposte davanti a quest'ultima e non possono essere fatte valere contro la successiva ordinanza amministrativa di sgombero, soprattutto quando la confisca sia divenuta definitiva.
- Quando l'amministrazione adotta un atto vincolato di sgombero conseguente a una confisca definitiva, l'omessa partecipazione procedimentale non comporta l'annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →