Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2025 del 27/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'equo indennizzo ai sensi della legge Pinto per la durata complessiva ritenuta irragionevole di un procedimento relativo a un precedente giudizio di equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo amministrativo. La domanda era stata respinta in primo grado perché i richiedenti non avevano allegato un ritardo nella definizione di un giudizio, ma piuttosto il ritardo nel pagamento da parte dell'amministrazione obbligata al pagamento dell'indennizzo. In opposizione la Corte d'appello aveva confermato il rigetto e aveva anche applicato la sanzione pecuniaria prevista per la proposizione di una domanda inammissibile o manifestamente infondata. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 101, comma 2, c.p.c. per extrapetizione e lesione del contraddittorio, assumendo che la Corte d'appello avesse deciso su un thema decidendum diverso da quello del decreto opposto; 2) omessa pronuncia e motivazione assente o apparente ex artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione alla diversa qualificazione dell'inammissibilità; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni, anche con questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quater l. n. 89/2001, per la condanna al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; 4) violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001 e dei principi sull'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, sostenendo che dovesse computarsi anche il tempo occorso per attivare l'esecuzione del giudicato sull'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente escluso che il tempo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l'avvio dell'esecuzione potesse essere conteggiato come 'tempo del processo', escludendo così extrapetizione e violazione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'ordinanza resa in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 sostituisce il decreto monocratico e diventa l'unico provvedimento impugnabile, sicché non vi era interesse a censurare la motivazione del provvedimento sostituito. Ha respinto il terzo motivo rilevando che la Corte d'appello aveva motivato la sanzione pecuniaria e che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quater l. n. 89/2001 era già stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità. Ha respinto anche il quarto motivo richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui non rientra nel computo della durata del processo il tempo tra la conclusione del giudizio di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, tempo che può eventualmente rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell'esecuzione, non indennizzabile in questo procedimento. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di extrapetizione e omessa pronuncia è stata esclusa perché il giudice di merito aveva deciso entro il perimetro del thema decidendum rilevante.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Non è stata ravvisata violazione del contraddittorio, poiché la questione decisa coincideva con il nucleo della domanda come correttamente delimitato dal giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non è stata ritenuta mancante o apparente, perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato e respinto le doglianze rilevanti.
art. 3 legge n. 89/2001
È il parametro del decreto monocratico in materia di equa riparazione, poi sostituito dall'ordinanza resa in opposizione.
art. 5-ter legge n. 89/2001
L'ordinanza resa in opposizione sostituisce il decreto monocratico e costituisce l'unico provvedimento impugnabile in cassazione.
art. 5-quater legge n. 89/2001
La sanzione pecuniaria per domanda inammissibile o manifestamente infondata è rimessa a valutazione discrezionale del giudice e non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima.
art. 2 legge n. 89/2001
L'equa riparazione riguarda la durata irragionevole di un processo di cognizione o esecutivo, ma solo del tempo processuale in senso proprio, non del tempo di inerzia tra cognizione ed esecuzione.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-quater l. n. 89/2001 è stata richiamata come già dichiarata manifestamente infondata rispetto a tali parametri.
Massime di principio
- Nel procedimento ex legge Pinto non può essere computato come durata del processo il tempo intercorso tra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva, perché non integra 'tempo del processo' in senso proprio.
- L'ordinanza resa in sede di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 sostituisce il decreto monocratico opposto e diviene l'unico provvedimento impugnabile in cassazione; le censure rivolte al decreto sostituito sono prive di interesse.
- La sanzione pecuniaria prevista per domande inammissibili o manifestamente infondate non opera automaticamente, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla sussistenza dei presupposti applicativi.
- Il ritardo nell'esecuzione di una sentenza o di un provvedimento favorevole può costituire un autonomo pregiudizio, ma non si confonde con la durata del processo indennizzabile ai sensi della legge Pinto.
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