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Ordinanza

Ordinanza n. 101/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025, pubblicato sulla BURT Parte Seconda n. 48 del 26 novembre 2025, Supplemento n. 278 del 26 novembre 2025, con cui la Regione Toscana, Direzione Urbanistica e Sostenibilità, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 la “Zona ex Tenuta Granducale di Montauto sita nel territorio del Comune di Manciano (Grosseto), nonché della ulteriore documentazione approvata ed allo stesso corredata, e segnatamente: Allegato A – Sezione 1 – Identificazione del Vincolo; Allegato B – Sezione 2 – Analitico descrittiva del Vincolo; Allegato C – Sezione 3 – Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000; Allegato D – Sezione 4 – Disciplina articolata in Indirizzi (Obiettivi), Direttive e Prescrizioni d’uso; Allegato E – Controdeduzioni alle Osservazioni; - ove occorra e per quanto di ragione, del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana (di seguito “PIT/PPR”) approvato con Del. C.R. n. 37 del 27.03.2015, nella parte in cui lo stesso risulta integrato e modificato dal su citato Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025 che ha approvato la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42/2004 in relazione alle aree ivi individuate; - ove occorra e per quanto di ragione, la Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e paesaggistico relativo alla “Zona ex Tenuta Granducale di Montauto sita nel territorio del Comune di Manciano (Grosseto)” presentata dalla Commissione Regionale del Paesaggio per la Toscana alla Regione Toscana, in quanto richiamata anche nei contenuti nella Scheda Analitico Descrittiva allegata al Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025; - ove occorra e per quanto di ragione, delle note di corrispondenza intercorsa fra il Comune di Manciano, gli Organi del Ministero della Cultura e la Regione Toscana, come di seguito indicate: nota prot. n. 129535 del 23.02.2024; nota prot. 341505 del 17.06.2024; nota prot. n. 472602 del 03.09.2024; nota prot. n. 038570 del 24.01.2025; nota prot. n. 0241174 del 10.04.2025; nota prot. n. 0241217 del 10.04.2025, tutte riferite al procedimento di formalizzazione della Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e paesaggistico relativo alla “Zona ex Tenuta Granducale di Montauto sita nel territorio del Comune di Manciano (Grosseto)” e conosciute solo negli estremi e non nel loro contenuto in quanto citate nella predetta Proposta; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale relativo alla seduta del giorno 2 luglio 2024, conosciuto in parte qua, in quanto richiamato parzialmente nella Scheda Analitico Descrittiva allegata al Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale relativo alla seduta del giorno 18 febbraio 2025, conosciuto in parte qua, in quanto richiamato parzialmente nella Scheda Analitico Descrittiva allegata al Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale relativo alla seduta del giorno 8 aprile 2025, conosciuto in parte qua, in quanto richiamato parzialmente nella Scheda Analitico Descrittiva allegata al Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025; - ove occorra e per quanto di ragione, del verbale relativo alla seduta del giorno 15 aprile 2025, conosciuto in parte qua, in quanto richiamato parzialmente nella Scheda Analitico Descrittiva allegata al Decreto n. 24100 del 18 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202600229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza disporre la sospensione dell’efficacia del decreto impugnato. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 5 novembre 2026 per la trattazione del ricorso, rinviando la regolazione delle spese al definitivo. L’ordinanza non contiene una decisione sul merito dei motivi di ricorso.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico della zona ex Tenuta Granducale di Montauto, con relativa disciplina d’uso e atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto regionale che ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. 42/2004, la zona ex Tenuta Granducale di Montauto nel territorio del Comune di Manciano. Sono stati impugnati anche gli allegati identificativi, descrittivi, cartografici e disciplinari del vincolo, le controdeduzioni alle osservazioni, il PIT/PPR nella parte eventualmente modificata o integrata, la proposta di dichiarazione, la corrispondenza amministrativa e i verbali richiamati nella documentazione. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, né contiene una valutazione analitica della loro fondatezza.

Norme richiamate

  • art. 136, comma 1, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004

    dichiarazione di notevole interesse pubblico

    Costituisce la base normativa richiamata nel decreto regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell’area.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice amministrativo può non sospendere l’efficacia dell’atto impugnato e disporre la fissazione ravvicinata della trattazione del ricorso.
  • La fissazione dell’udienza di merito a tutela delle esigenze cautelari non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso, che restano riservati alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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