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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34540/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente, dopo avere effettuato un accesso presso il concessionario della riscossione, aveva appreso dell'esistenza di varie cartelle di pagamento e aveva proposto ricorso davanti alla CTP chiedendo la declaratoria di nullità o inesistenza delle notifiche risultanti dall'estratto di ruolo, nonché l'accertamento della prescrizione del credito, della decadenza dal diritto alla riscossione e dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di titolo. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che le censure riguardassero vizi degli atti presupposti e che la notifica delle cartelle fosse rituale. In appello, il contribuente contestava in particolare la ritualità di alcune notifiche effettuate a familiare convivente senza raccomandata informativa; la CTR rigettava l'appello confermando la regolarità delle notifiche, e quindi anche il rigetto delle doglianze su decadenza e prescrizione. In cassazione veniva dedotta, con un unico motivo, violazione di legge e omesso esame, assumendo che in caso di notifica a familiare convivente fosse necessaria la raccomandata informativa. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, poiché l'estratto di ruolo è impugnabile solo nei casi specifici previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, e tale requisito non era stato allegato né dimostrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario del contribuente per difetto di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, non essendo stati allegati i presupposti tassativi che rendono ammissibile tale azione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, ha statuito che nulla era dovuto per il giudizio di legittimità per la mancata attività dell'agente della riscossione e ha condannato il contribuente al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende ai sensi degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    viene richiamato nel giudizio di merito per affermare l'impugnabilità solo degli atti espressamente previsti e la conseguente inammissibilità di censure rivolte in via mediata contro l'atto presupposto

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo i casi specifici previsti dalla norma; la disposizione incide sull'interesse ad agire, che deve sussistere e essere dimostrato secondo le ipotesi tipizzate

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    norma introduttiva del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, richiamata quale base della limitazione all'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 10 d.lgs. n. 110/2024

    richiamato quale norma modificativa del quadro legislativo sull'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in cassazione per dimostrare i presupposti dell'interesse ad agire nei casi previsti

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    base per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e di merito

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna economica disposta all'esito del procedimento camerale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in memoria per sostenere un preteso giudicato interno, ma la Corte esclude che vi sia stata formazione di giudicato sul requisito dell'interesse

  • art. 2697 c.c.

    evocato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma sulle notificazioni, ma la Corte non accoglie la censura perché assorbita dal difetto di interesse ad agire

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di notificazione a persona di famiglia o convivente

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di notificazione, ma la questione resta assorbita

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo di ricorso quale disposizione sulle notifiche degli atti tributari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude di dover provvedere al relativo contributo in ragione dell'assorbente rilievo dell'originaria improponibilità dell'impugnazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella descrizione delle questioni di costituzionalità dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale, senza incidere sul decisum

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 77 Cost.

    richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel contesto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile; l'azione è ammissibile solo nei casi specificamente tipizzati dalla legge, che devono essere allegati e dimostrati dal contribuente.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione a carattere dinamico, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e suscettibile di mutare fino alla decisione; nei giudizi pendenti deve essere provato secondo i mezzi e i tempi consentiti dal rito.
  • Se manca la dimostrazione di un concreto e attuale interesse all'impugnazione nei casi previsti dalla disciplina sopravvenuta, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
  • Un'eventuale valutazione del giudice di merito sulla ritualità della notifica degli atti presupposti, compiuta in funzione della verifica dell'ammissibilità dell'azione, non comporta di per sé formazione di giudicato interno sull'interesse ad agire.
  • Il giudicato esterno o altre decisioni su atti diversi non fanno sorgere automaticamente l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, se non ricorrono i presupposti normativi specifici per tale impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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