Cassazione Penale, Sentenza n. 43345/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e riconosciuto la responsabilità penale per il reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione di odontoiatra), con le censure principali consistenti in: 1) violazione del principio "ne bis in idem" per pretesa coincidenza con precedente sentenza di assoluzione passata in giudicato (art. 649 c.p.p. e Protocollo n.7 CEDU art.4); 2) mancata considerazione dell'elemento oggettivo e della carenza di offensività della condotta, essendo il ricorrente già in possesso dei requisiti tecnici (laurea e specializzazione) e quindi l'assenza dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri sarebbe mera formalità; 3) mancata esclusione del dolo per errore scusabile circa la liceità della continuazione dell'attività, dovuta anche alla precedente sentenza assolutoria del 2013 che, secondo il ricorrente, legittimava la prosecuzione dell'attività come medico iscrittto all'albo dei medici chirurghi
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (i) sul ne bis in idem ha affermato che il reato permanente è scomponibile per periodi diversi e che il giudicato assolutorio riguardava la condotta sino al 12/01/2013 mentre la pronuncia impugnata ha riguardato il periodo dal 12/01/2013 al 15/06/2017, pertanto non vi è identità del fatto; (ii) la questione relativa all'elemento oggettivo e alla carenza di offensività era stata già decisa nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione e perciò preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 628, comma 2, c.p.p.; (iii) l'errore sulla legge invocato come esimente non è scusabile alla luce dei comportamenti del ricorrente (conoscenza normativa, possibilità di iscrizione all'albo degli odontoiatri quando consentito, autodenuncia del 2007), per cui sussisteva il dolo. Conseguentemente la condanna della Corte d'appello è confermata e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al rimborso spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 348 c.p.
La Corte interpreta l'articolo nel senso che l'esercizio della professione senza la prescritta iscrizione all'albo integra il reato; l'iscrizione all'albo è costitutiva dello "status" professionale e non sostituibile dal mero possesso dei requisiti accademici
art. 81, comma secondo c.p.
Richiamato in relazione alla qualificazione dell'illecito e al cumulo/partecipazione; non decisivo rispetto alla questione centrale ma indicato fra le norme contestate
art. 649 c.p.p.
Applicato ai fini del principio "ne bis in idem": la Corte chiarisce che, nel caso di reato permanente, l'effetto preclusivo del giudicato riguarda soltanto il periodo temporale oggetto della sentenza irrevocabile e non si estende automaticamente a successivi periodi di prosecuzione della condotta
Protocollo n.7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 4
Richiamato nella prospettiva del divieto del doppio processo: la Corte ritiene che non vi sia violazione in presenza di diversa delimitazione temporale della condotta
legge n. 409/1985, art. 5
Norma originaria che consentiva l'annotazione della specializzazione per i medici; la successiva abrogazione è centrale ai mutamenti normativi che hanno reso necessaria l'iscrizione nel nuovo albo degli odontoiatri
legge n. 14/2003
Ha abrogato l'art.5 della L. 409/1985 determinando la perdita dell'annotazione quale titolo a permanere nell'albo dei medici per l'esercizio dell'odontoiatria
d.lgs. 277/2003 (art. 20 L. 409/1985 modificato)
Ha consentito, in deroga, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai laureati in medicina che avevano iniziato gli studi prima del 28/01/1980, creando la possibilità di doppia iscrizione che l'imputato non ha utilizzato
art. 5 c.p.
Principio secondo cui l'ignoranza della legge penale non scusa; la Corte lo applica rilevando che l'errore del ricorrente non era inevitabile e che questi aveva consapevolezza normativa sufficiente a escludere errore scusabile
art. 628, comma 2 c.p.p.
Indicata dalla Corte per escludere la riproposizione di questioni già risolte nella sentenza di annullamento con rinvio: censure già affrontate dalla Cassazione nel provvedimento di annullamento risultano precluse in successivo ricorso per cassazione
Direttiva 76/687 CEE e pronuncia della Corte di Giustizia (29/11/2001)
La Corte di Giustizia censurò il sistema italiano che prevedeva percorsi formativi diversi; tale censura ha avuto rilievo storico-normativo nell'adozione delle successive modifiche legislative che hanno inciso sull'obbligo di iscrizione
Massime di principio
- Nel caso di reati permanenti il giudicato che assolve o condanna vale solo per il periodo temporale oggetto di quella decisione; se la condotta è proseguita in epoca successiva può essere legittimamente aperto un nuovo giudizio per la prosecuzione
- Il principio "ne bis in idem" richiede identità della fattispecie in tutti i suoi elementi (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona): differenze temporali possono giustificare un nuovo accertamento
- L'iscrizione all'albo professionale è generalmente considerata costitutiva dello "status" e non è sostituibile dal semplice possesso dei titoli accademici; la mancanza di iscrizione può integrare il reato di esercizio abusivo della professione
- L'ignoranza della legge penale è eccezionalmente scusabile solo se inevitabile; la conoscenza delle modifiche normative o comportamenti che dimostrino consapevolezza rendono l'errore non scusabile e non escludono il dolo
- Questioni già decise da una sentenza di annullamento della Cassazione con rinvio non possono essere riproposte in un successivo ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 628 c.p.p.
- Quando la normativa professionale è stata oggetto di modifiche intervenute nel tempo, è necessario valutare attentamente la decorrenza degli obblighi di iscrizione: il comportamento omissivo dopo che l'iscrizione era possibile o obbligatoria può essere giudicato penalmente rilevante
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