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Sentenza

Sentenza del 07/01/2021 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Processo tributario - autorità amministrativa costituita in giudizio personalmente - liquidazione spese di lite - limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

liquidazione delle spese di lite in favore dell'ente resistente quando questi è rappresentato in giudizio da un proprio funzionario privo della qualifica di procuratore o di avvocato; in particolare la questione è se l'ente possa ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato

La decisione

la Corte ha stabilito che l'autorità amministrativa costituitasi personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato quando il funzionario che sta in giudizio è privo delle relative qualità professionali. In tal caso sono invece liquidabili, in favore dell'ente, le sole spese effettivamente affrontate e diverse dalle spese generali, purché risultino da apposita nota e siano documentate

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, art. 19

    l'art. 19 disciplina la rappresentanza in giudizio nelle controversie tributarie; la giurisprudenza interpreta che, pur consentendo all'ente di costituirsi tramite propri funzionari, ciò non attribuisce automaticamente all'ente il diritto a liquidare al funzionario (o in sua vece) voci tipiche di professionisti forensi quali diritti di procuratore e onorari di avvocato

  • Sentenza n. 8413 del 27.04.2016 (Cassazione)

    conferma il principio secondo cui la rappresentanza dell'ente da parte di un funzionario privo delle qualità di procuratore/avvocato preclude la liquidazione a carico dell'opponente delle voci riconducibili a tali qualifiche professionali

  • Cass. S.U. 16293/07

    principio di legittimazione e limiti nella liquidazione delle spese processuali quando la pubblica amministrazione si costituisce con propri funzionari; la decisione di legittimità unitaria ha contribuito a fissare il criterio secondo cui l'assenza della qualifica professionale incide sul diritto a ottenere liquidazione di onorari/diritti forensi

Massime di principio

  • Se l'ente pubblico si costituisce in giudizio tramite un proprio funzionario che non è avvocato o procuratore, non potrà ottenere dall'opponente la condanna al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.
  • L'ente può comunque chiedere la liquidazione delle spese effettivamente sostenute e documentabili (spese vive, es. notifiche, perizie, traduzioni), purché risultino da apposita, dettagliata nota spese.
  • Per poter ottenere anche il rimborso di voci proprie di professionisti (diritti di procuratore, onorari avvocato) l'ente deve essere rappresentato in giudizio da soggetti che abbiano le relative qualità professionali o dotarsi di valida procura/delega a professionisti abilitati.
  • Il giudice verifica la legittimazione soggettiva e la documentazione: l'assenza di delega/prova delle qualità professionali del rappresentante impedisce la condanna dell'opponente al pagamento delle voci forensi.
  • In pratica, l'amministrazione che intende tutelare sia la posizione processuale sia il diritto al rimborso integrale delle spese deve scegliere consapevolmente fra rappresentarsi con propri funzionari (risparmiando oneri ma rinunciando a certe voci di rimborso) oppure incaricare avvocati/procuratori e produrre le relative procure e note spese dettagliate.

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