Sentenza n. 2217/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 219/2024, depositata il 04.12.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 219/2024, quanto al rilascio della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 219/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, per gli anni scolastici indicati e nella misura di 500 euro per ciascun anno. Nel corso del giudizio è stato dichiarato che il Ministero aveva eseguito il titolo in favore di tutti i ricorrenti tranne Anna Crippa. Per tali posizioni, la pretesa è stata ritenuta soddisfatta. Quanto ad Anna Crippa, il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali, né aveva contestato l'esistenza o l'importo del credito, né fornito chiarimenti sull'iter esecutivo. I ricorrenti non hanno esteso l'azione di ottemperanza alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario e distratte in favore del difensore. Il giudizio ha quindi riguardato la verifica dell'adempimento del titolo giudiziale e, limitatamente alla posizione non eseguita, l'adozione delle misure necessarie per assicurarne l'attuazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le posizioni di Elena Ballisai, Valeria Bianco, Roberto Brigatti, Grazia Buremi, Lucia Alba Cardamone, Cora Colnaghi, Matteo Colombo, Alessandro Crippa, Monica Memeo, Letizia Molteni, Stefano Montanelli, Patrizia Monti, Beatrice Paroli, Mariacristina Sesana, Matteo Villa, Rosa Floramo, Mauro Manzoni, Riccardo Riva, Giulio Selva e Viviana Stefanoni, poiché il Ministero aveva dato esecuzione al titolo nei loro confronti. Ha invece accolto il ricorso, limitatamente ad Anna Crippa, accertando l'inottemperanza del Ministero. Il Collegio ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Lecco era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese, poste a carico del Ministero per la soccombenza, sono state liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l'amministrazione abbia eseguito il titolo giudiziale nel corso del giudizio, limitatamente a determinate posizioni, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento a tali posizioni e può proseguire l'esame dell'ottemperanza per le posizioni ancora insoddisfatte.
- Se l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo e non prova di aver effettuato il pagamento, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, determinandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e l'imputazione delle relative spese all'amministrazione inadempiente.
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