Cassazione Penale, Sentenza n. 1524/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e per estorsione aggravata. Il ricorrente denunciava: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dei gravi indizi, contestando la lettura delle intercettazioni e videoriprese, la presunta contraddittorietà nel riconoscimento del ruolo di "accompagnatore/autista" (dato che lo stesso ruolo sarebbe stato attribuito anche al cugino), la mancata prova dell'affectio societatis e l'erronea identificazione tramite soprannomi; 2) carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, per omissione di valutazione della documentazione difensiva che dimostrerebbe il trasferimento del Corbelli in Toscana, la sua attività lavorativa regolare, la sua incensuratezza e il decorso del tempo rispetto ai fatti, nonché la mancata considerazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e l'interpretazione delle intercettazioni, ritenendo che il giudice del riesame abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica circa l'intraneità del Corbelli al clan e la sua partecipazione all'estorsione. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all'omessa considerazione, da parte del giudice del riesame, della documentazione allegata alla memoria difensiva (indicativa del trasferimento in Toscana e dell'attività lavorativa), ritenendola rilevante ai fini della prognosi cautelare ex art. 275 comma 3 c.p.p. e potenzialmente idonea a mettere in dubbio l'attualità delle esigenze cautelari. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che le risultanze investigative (intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni di collaboratori) potevano essere valutate dal giudice di merito come indizi gravi dell'intraneità dell'indagato al sodalizio
art. 275, comma 3 c.p.p.
Previsione che opera una presunzione relativa riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che documenti idonei a dimostrare il sopravvenuto distacco dal contesto criminoso (es. trasferimento e lavoro stabile) sono rilevanti per valutare l'attualità delle esigenze cautelari
Cass. Sez. U, Sent. n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Richiamata per il principio che la Corte di legittimità verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto
Cass. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Richiamata per il principio per cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di circostanze di fatto o in una diversa interpretazione delle risultanze, salvo manifesta illogicità
Cass. Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Richiamata in relazione al principio che l'interpretazione e la valutazione delle conversazioni intercettate è questione fattuale di merito non sindacabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità
Cass. Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022 (Adiletta)
Richiamata per il principio secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento solo se nella memoria sono articolate censure autonome, inedite e decisive
Massime di principio
- In sede di Cassazione sul tema delle misure cautelari non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto del giudice del merito salvo che la motivazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Le intercettazioni e le videoriprese, se logicamente interpretate dal giudice, possono costituire gravi indizi di affiliazione a sodalizi mafiosi e di responsabilità in reati collegati.
- Se la difesa produce in sede di riesame documentazione che attesta un sopravvenuto cambiamento di vita (es. trasferimento stabile, lavoro regolare) atti a dimostrare il distacco dal contesto criminoso, tali elementi devono essere esaminati dal giudice perché rilevanti ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.; la loro omissione può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Le contestazioni difensive circa ambiguità di soprannomi o identificazioni nei colloqui intercettati devono essere adeguatamente considerate, ma semplici obiezioni non risultano sufficienti a sovvertire una motivazione non manifestamente illogica.
- Per ottenere efficacemente l'esame di elementi nuovi o decisivi in sede di riesame è fondamentale che la difesa formuli deduzioni autonome e dimostrative nella memoria, allegando documenti chiari e rilevanti e sottolineandone la carattere decisivo per la prognosi cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1424/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1427/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1428/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1429/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1430/2024 del 12/01/2024
- Sentenza penale · 12 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1431/2024 del 12/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →