Sentenza n. 2352/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) del provvedimento prot. 0002568/2025-U del 27/01/2025 a firma del dirigente dell’Area Funzionale n. 2 Tecnica avente ad oggetto la sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) - prot. g. 0023363/2023 del 16.10.2023 - localizzazione: via Siena (n.c.t. foglio n. 6, particelle nn. 553 e 5090); B) del provvedimento prot. 0002616/2025-U del 28/01/2025 a firma del dirigente dell’Area Funzionale n. 2 Tecnica avente ad oggetto la rettifica del provvedimento sub B);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di sospensione e rettifica della sospensione di un permesso di costruire già rilasciato, motivati con l’adozione di un nuovo P.U.C. e con la mancanza degli estremi del deposito del progetto strutturale al Genio civile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava i provvedimenti con cui il Comune aveva sospeso il permesso di costruire n. 11/2024, rilasciato il 30 agosto 2024, dopo l’adozione del nuovo P.U.C. comunale del 30 dicembre 2024. Deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 12, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 10, comma 1, lett. a), della l.r. Campania n. 16/2004, sostenendo che la misura di salvaguardia prevista per gli strumenti urbanistici adottati riguardasse soltanto le domande di permesso ancora pendenti e non un titolo edilizio già rilasciato. Eccepiva inoltre l’incompetenza del Comune, poiché l’eventuale sospensione di interventi già assentiti nel periodo tra l’adozione e l’entrata in vigore del piano avrebbe dovuto essere disposta dal Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Sindaco e con motivazione specifica circa il pregiudizio all’attuazione dello strumento urbanistico. Deduceva altresì violazione degli artt. 12, comma 3, e 15, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, dei principi di legalità e tipicità, degli artt. 41, 42 e 97 Cost., carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e sviamento. Contestava in particolare che la decadenza del permesso potesse derivare dal contrasto con un piano soltanto adottato, non ancora approvato e pubblicato, e lamentava l’incisione sull’affidamento derivante dal titolo edilizio. Il Comune sosteneva invece che la sospensione potesse riguardare anche un’abilitazione edilizia già rilasciata e deduceva l’autonoma idoneità della ragione relativa all’assenza del deposito del progetto strutturale al Genio civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti. Ha distinto tre ipotesi: ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’adozione dello strumento urbanistico sospende l’esame delle domande di permesso di costruire ancora pendenti; ai sensi dell’art. 15, comma 4, la decadenza del permesso per contrasto urbanistico opera soltanto con l’entrata in vigore delle nuove previsioni, quindi dopo approvazione e pubblicazione del piano, e riguarda i lavori non iniziati; nel periodo tra adozione ed entrata in vigore, l’eventuale sospensione di interventi già assentiti può essere ordinata dal Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Sindaco, quando l’intervento sia idoneo a compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici. Poiché il P.U.C. era stato soltanto adottato e il permesso di costruire era stato rilasciato anteriormente, il Comune non poteva applicare la sospensione prevista dall’art. 12, comma 3, né la decadenza prevista dall’art. 15, comma 4. Non risultava inoltre attivata la procedura regionale prevista dall’art. 12, comma 4. Il TAR ha respinto anche la tesi della motivazione plurima: il riferimento al mancato deposito del progetto strutturale era incidentale e serviva soltanto a sostenere la pretesa mancata efficacia della comunicazione di inizio lavori, non costituendo una ragione autonoma della sospensione. La questione dell’inizio dei lavori era comunque irrilevante, perché la decadenza non poteva operare prima dell’entrata in vigore del nuovo piano. In ogni caso, dagli atti risultava depositato il progetto presso il Genio civile il 17 gennaio 2025. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, contributo unificato e attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001
in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda
La sospensione riguarda le determinazioni su domande di permesso di costruire pendenti e non può essere applicata dal Comune a un permesso già rilasciato.
art. 12, comma 4, d.P.R. 380/2001
a richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici
Nel periodo tra adozione ed entrata in vigore del piano, la sospensione di interventi già assentiti richiede un provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Sindaco, e presuppone un concreto pregiudizio all’attuazione dello strumento urbanistico.
art. 15, comma 4, d.P.R. 380/2001
il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio
La decadenza per contrasto urbanistico opera soltanto con l’entrata in vigore delle nuove previsioni, successiva all’approvazione e pubblicazione dello strumento urbanistico; non opera per il solo fatto della sua adozione.
art. 70 del regolamento edilizio comunale
prima di procedere all'inizio dei lavori debbano essere ottenuti «gli estremi del deposito al Genio civile del progetto delle strutture»
Il riferimento al deposito del progetto strutturale non costituisce, nel provvedimento esaminato, una motivazione autonoma della sospensione, essendo stato utilizzato incidentalmente in relazione alla comunicazione di inizio lavori.
art. 10, comma 1, lett. a), l.r. Campania n. 16/2004
La ricorrente ne ha invocato la riferibilità alle domande o procedimenti edilizi pendenti; la sentenza decide sulla base della disciplina statale degli artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 380/2001.
Massime di principio
- L’adozione di uno strumento urbanistico determina, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, la sospensione delle determinazioni sulle domande di permesso di costruire ancora pendenti, ma non consente al Comune di sospendere un permesso di costruire già rilasciato anteriormente all’adozione del piano.
- La decadenza del permesso di costruire per contrasto con nuove previsioni urbanistiche, prevista dall’art. 15, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, presuppone l’entrata in vigore delle previsioni contrastanti, e quindi la previa approvazione e pubblicazione dello strumento urbanistico; la mera adozione del piano non è sufficiente.
- Nel periodo tra l’adozione e l’entrata in vigore dello strumento urbanistico, la sospensione di interventi edilizi già assentiti può essere disposta, ricorrendone i presupposti, dal Presidente della Giunta regionale su richiesta del Sindaco e con motivazione specifica circa l’idoneità dell’intervento a compromettere o rendere più onerosa l’attuazione del piano.
- Quando una motivazione relativa a un profilo fattuale è inserita soltanto incidentalmente per corroborare la motivazione principale, essa non costituisce una ragione autonoma idonea a sorreggere il provvedimento, sicché non può fondare la tesi della motivazione plurima.
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