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Sentenza

Sentenza del 13/04/2023 n. 9908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento catastale (notificati il 17.06.2013) che rettificavano le rendite proposte tramite DOCFA per gli impianti strumentali (diga e galleria) della centrale idroelettrica di Oschiri; la società deduceva vizi di motivazione, mancata comparazione tecnica adeguata da parte dell'Ufficio, carenza di prova dell'Amministrazione sulla comparabilità dei parametri adottati, omissione di valutazione di una perizia tecnica di parte e mancata richiesta di consulenza tecnica da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'ultimo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su dogliane specifiche sollevate in appello), ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Sardegna n. 709/2019 e ha disposto il rinvio alla Corte tributaria regionale in diversa composizione per nuovo esame. Gli altri motivi sono stati respinti o assorbiti. Pertanto la decisione di merito è annullata e la controversia torna in secondo grado per una nuova valutazione, anche in ordine alle spese di lite.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiamata nella censura relativa a presunta carenza motivazionale degli avvisi catastali; la Corte richiama però l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Norma richiamata quale quadro normativo del classamento e della stima catastale; utilizzata insieme ad altri atti per giustificare la stima diretta operata dall'Ufficio.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Regolamento tecnico menzionato in relazione alle modalità di determinazione della rendita catastale (procedimenti diretti e indiretti) e all'automazione delle procedure DOCFA; la Corte lo richiama per spiegare la liceità dell'approccio tecnico-economico dell'Ufficio.

  • R.D. 13 aprile 1939, n. 652

    Citato come riferimento normativo richiamato negli avvisi per la stima diretta dei cespiti appartenenti alle categorie D ed E.

  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 (conv. L. 24 marzo 1993, n. 77)

    Richiamato riguardo al procedimento diretto (reddito lordo ordinariamente ritraibile) per la determinazione della rendita catastale.

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 77, art. 11

    Richiamato negli atti di stima citati dalla Corte come base normativa per alcune determinazioni operate dall'Ufficio.

  • Codice Civile - art. 2697 c.c.

    Riferito alla distribuzione dell'onere della prova: la ricorrente deduceva che l'Agenzia non aveva dimostrato la correttezza dei valori e la comparabilità con i beni presi a parametro; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse eseguito una stima descritta e motivata e che gli elementi fattuali della DOCFA non fossero stati efficacemente contestati.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    Richiamato nei profili processuali relativi all'impugnazione degli atti tributari e alle forme di impugnazione dinanzi alle Commissioni Tributarie.

  • Codice di Procedura Civile - art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4) e art. 112 c.p.c.

    Art. 360 c.p.c. indicato come base per i motivi di cassazione (violazione di legge e omessa pronuncia). L'art. 112 c.p.c. è richiamato per il principio secondo cui l'omessa pronuncia su domande o motivi di appello integra vizio che determina nullità della sentenza: la Corte ha accolto il ricorso per questa ragione.

Massime di principio

  • Quando l'attribuzione di rendita segue la procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'Ufficio è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi se gli elementi fattuali comunicati dal contribuente non sono disattesi; se invece vi è una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
  • Se l'Ufficio opera una stima diretta e utilizza parametri comparativi, deve comunque descrivere i criteri e i confronti tecnici impiegati; il contribuente può contestare la comparabilità e la congruità dei valori, ponendo l'onere della prova sulle parti secondo l'art. 2697 c.c.
  • La presentazione di una perizia tecnica di parte entro i termini rilevanti deve essere esaminata e valutata dal giudice di merito: l'omessa pronuncia su tale elemento, quando incide sulla decisione, costituisce motivo valido di cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il giudice di merito non è tenuto ad esperire consulenza tecnica d'ufficio ogniqualvolta, ma deve motivare la scelta di non ricorrervi e valutare adeguatamente le prove tecniche produzioni dalle parti; decisioni fondate su cognizioni tecniche extra-giuridiche senza adeguata motivazione sono viziabili.
  • La Cassazione può censurare la sentenza di merito per omissione di decisione su questioni decisive: in caso di omessa pronuncia il rimedio è la cassazione con rinvio per nuovo esame, non una decisione piena sul merito da parte della Corte di legittimità.
  • In contenziosi catastali, documentare in modo dettagliato le caratteristiche tecniche e i calcoli economici (anche tramite perizia) aumenta la probabilità che il giudice affronti e decida le contestazioni; viceversa, la mera affermazione generica di difetto di comparabilità può non essere sufficiente se i dati DOCFA non sono espressamente disattesi dall'Ufficio.

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