Sentenza n. 1575/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento ACCERTAMENTO DIRITTO INCLUSIONE "SEI SCATTI STIPENDIALI" AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS di riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e aver maturato 35 anni di servizio, ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS aveva negato il beneficio ritenendo che non spettasse in caso di collocamento a riposo a domanda e richiamando l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; aveva inoltre sostenuto che la certificazione del diritto competesse all’amministrazione datrice di lavoro. In giudizio l’INPS ha eccepito anche la decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti e ha dedotto l’infondatezza della pretesa, prospettando che l’interpretazione favorevole al ricorrente avrebbe determinato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, adeguandosi alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti spetti anche agli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che l’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, comporti decadenza. Ha inoltre respinto le obiezioni di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio trova fondamento in una specifica disciplina normativa e non contrasta né con l’art. 81 Cost., poiché si tratta di una limitata prestazione economica prevista dalla legge, né con l’art. 3 Cost., non ravvisandosi una manifesta irragionevole disparità di trattamento. Ha quindi accertato l’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali e ha disposto il pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali. L’INPS è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda, quando siano stati raggiunti i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Il richiamo alla disposizione non esclude il riconoscimento dei sei scatti stipendiali nei casi di collocamento a riposo a domanda in presenza dei requisiti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 3 Cost.
La disciplina dei sei scatti non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento, poiché accomuna a fini limitati categorie inserite nel comparto sicurezza, pur mantenendo distinte le rispettive situazioni complessive.
art. 81 Cost.
La previsione del beneficio non viola l’art. 81 Cost., trattandosi dell’applicazione di una specifica e limitata disciplina legislativa recante benefici economici per ex dipendenti delle forze dell’ordine.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita deve essere riconosciuta anche quando il collocamento a riposo sia avvenuto a domanda, senza che il riferimento alle altre disposizioni sul trattamento pensionistico possa escludere il beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- L’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta la decadenza dal diritto al beneficio, in assenza di una previsione che attribuisca espressamente al termine tale natura.
- La disciplina dei sei scatti stipendiali, applicata ai dipendenti delle forze di polizia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti dalla legge, non viola gli artt. 3 e 81 Cost., poiché costituisce una specifica prestazione legislativa e non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento.
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