Cassazione Penale, Ordinanza n. 29931/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di censure già disattese dalla Corte di appello con motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ai danni degli stessi operanti. In cassazione entrambi hanno dedotto vizio di motivazione sulla determinazione della pena, contestando: (1) che la pena base fosse stata quantificata in misura superiore al minimo edittale mediante un'operazione ritenuta solo aritmetica, senza adeguata motivazione sull'aumento per la continuazione; (2) che fosse stata negata la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p. La Corte rileva che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello con motivazione ritenuta completa e logica. Il giudice di merito aveva valorizzato l'allarmante biografia penale degli imputati, la pervicacia dell'azione, la condotta insistita e collettiva che aveva esposto a serissimo pericolo l'incolumità degli operanti, nonché le modalità della consumazione dei reati, sintomatiche di particolare capacità delinquenziale; aveva inoltre ritenuto congrui gli aumenti di pena per la continuazione anche in relazione all'entità delle conseguenze lesive patite dalle vittime. Per le stesse ragioni era stata negata la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, nell'ambito della discrezionalità tecnica del giudice di merito.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
È richiamato come base normativa per la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; la Corte non entra nel merito della scelta poiché ritiene congrua la motivazione di appello che l'ha negata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, logica e non manifestamente illogica.
- La determinazione della pena, inclusi l'aumento per la continuazione e la valutazione della sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da una motivazione congrua che valorizzi gli elementi rilevanti del caso concreto, quali precedenti penali, modalità della condotta, gravità del pericolo creato e conseguenze del fatto.
- La motivazione sulla misura della pena può essere ancorata alla valutazione complessiva della personalità dell'imputato e della gravità concreta del fatto; in tal caso la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel diverso apprezzamento di merito.
- Quando il giudice di appello ha spiegato in modo non apparente le ragioni della quantificazione della pena e del diniego di una pena sostitutiva, la doglianza sul "vizio di motivazione" è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
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