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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20429/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte datoriale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento della somma di euro 63.475,82, oltre accessori, nei confronti della controparte originaria del rapporto, poi rappresentata in giudizio dagli eredi. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata, perché erano intervenute quattro transazioni/conciliazioni sottoscritte in sede sindacale, nelle quali la lavoratrice aveva dichiarato soddisfatte tutte le proprie pretese e aveva qualificato il rapporto come occasionale. La Corte d'appello ha ritenuto tali conciliazioni sottratte al regime di impugnazione ex art. 2113 c.c., ma comunque impugnabili per vizi del consenso; tuttavia ha escluso, nel caso concreto, la prova della violenza morale ex art. 1435 c.c., rilevando che la ricorrente si era limitata ad affermare di avere firmato i verbali in costanza di rapporto e per timore di perdere il posto, senza allegare in concreto minacce, autori, tempi e condotte coartanti. In cassazione la ricorrente ha denunciato: violazione delle norme sulle prove legali in relazione agli artt. 1427 e 1434 c.c.; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 92 c.p.c.; vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe applicato i principi di legittimità sulla violenza morale anche non apparente e avrebbe trascurato la sottoscrizione di quattro verbali di conciliazione in sei anni con dichiarazione di lavoro occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in parte inammissibili e comunque infondate, osservando che esse miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Ha condiviso il giudizio della Corte d'appello secondo cui la ricorrente non aveva allegato e provato fatti concreti idonei a integrare la violenza morale, non potendo la coazione desumersi automaticamente dalla sola sottoscrizione dei verbali di conciliazione in costanza di rapporto o dal timore soggettivo di perdere il lavoro. Ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo e sul vizio motivazionale, precisando che nella specie vi era una doppia conforme e che non era stato assolto l'onere di indicare specificamente le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    Le conciliazioni sindacali sono sottratte al regime ordinario di impugnazione delle rinunce e transazioni, ma restano impugnabili per vizi del consenso che incidano sulla libertà di autodeterminazione.

  • art. 1435 c.c.

    La violenza morale richiede allegazione e prova di fatti concreti di coazione; il semplice timore soggettivo di perdere il lavoro, non accompagnato da specifiche minacce o condotte coercitive, non è sufficiente.

  • art. 1427 c.c.

    Il consenso può essere invalidato da vizi, ma la deduzione del vizio deve essere supportata da allegazioni fattuali concrete.

  • art. 1434 c.c.

    Il richiamo alla violenza quale vizio del consenso è stato scrutinato insieme all’art. 1435 c.c., ma la Corte ha escluso la prova della coartazione in concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova dei fatti costitutivi del vizio di consenso incombe sulla parte che lo allega.

  • art. 2727 c.c.

    Il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito, che deve individuare i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni sono utilizzabili solo se il ragionamento inferenziale è logicamente corretto e motivato; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo di ricorso che contesta la valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva ai fini dell'esito del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3, n. 4, n. 5 del comma 1

    I motivi sono stati scrutinati come doglianze di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, ma ritenuti inammissibili o infondati perché diretti al riesame del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo se manca del tutto l’indicazione del percorso logico-giuridico della decisione, evenienza esclusa nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Il parametro costituzionale della motivazione è stato richiamato per ribadire che la sentenza deve rendere percepibile il ragionamento decisorio.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto nella specie.

  • art. 13 DPR 115/2002

    È stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Chi impugna una conciliazione per violenza morale deve allegare e provare fatti concreti di coazione: minacce, pressioni o comportamenti specifici, non essendo sufficiente il solo timore soggettivo di conseguenze sfavorevoli.
  • La violenza morale non si presume dalla sola sottoscrizione di verbali conciliativi in costanza di rapporto di lavoro; occorre la dimostrazione del nesso tra la condotta altrui e la formazione coartata del consenso.
  • Il giudizio sulla sussistenza di presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per insanabile illogicità o contraddittorietà del ragionamento, non per la mera prospettazione di una lettura alternativa degli indizi.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificamente indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, pena l'inammissibilità della censura sul vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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