Cassazione Civile, Ordinanza n. 20429/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte datoriale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere il pagamento della somma di euro 63.475,82, oltre accessori, nei confronti della controparte originaria del rapporto, poi rappresentata in giudizio dagli eredi. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata, perché erano intervenute quattro transazioni/conciliazioni sottoscritte in sede sindacale, nelle quali la lavoratrice aveva dichiarato soddisfatte tutte le proprie pretese e aveva qualificato il rapporto come occasionale. La Corte d'appello ha ritenuto tali conciliazioni sottratte al regime di impugnazione ex art. 2113 c.c., ma comunque impugnabili per vizi del consenso; tuttavia ha escluso, nel caso concreto, la prova della violenza morale ex art. 1435 c.c., rilevando che la ricorrente si era limitata ad affermare di avere firmato i verbali in costanza di rapporto e per timore di perdere il posto, senza allegare in concreto minacce, autori, tempi e condotte coartanti. In cassazione la ricorrente ha denunciato: violazione delle norme sulle prove legali in relazione agli artt. 1427 e 1434 c.c.; violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115 e 92 c.p.c.; vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe applicato i principi di legittimità sulla violenza morale anche non apparente e avrebbe trascurato la sottoscrizione di quattro verbali di conciliazione in sei anni con dichiarazione di lavoro occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in parte inammissibili e comunque infondate, osservando che esse miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Ha condiviso il giudizio della Corte d'appello secondo cui la ricorrente non aveva allegato e provato fatti concreti idonei a integrare la violenza morale, non potendo la coazione desumersi automaticamente dalla sola sottoscrizione dei verbali di conciliazione in costanza di rapporto o dal timore soggettivo di perdere il lavoro. Ha inoltre richiamato i limiti del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo e sul vizio motivazionale, precisando che nella specie vi era una doppia conforme e che non era stato assolto l'onere di indicare specificamente le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2113 c.c.
Le conciliazioni sindacali sono sottratte al regime ordinario di impugnazione delle rinunce e transazioni, ma restano impugnabili per vizi del consenso che incidano sulla libertà di autodeterminazione.
art. 1435 c.c.
La violenza morale richiede allegazione e prova di fatti concreti di coazione; il semplice timore soggettivo di perdere il lavoro, non accompagnato da specifiche minacce o condotte coercitive, non è sufficiente.
art. 1427 c.c.
Il consenso può essere invalidato da vizi, ma la deduzione del vizio deve essere supportata da allegazioni fattuali concrete.
art. 1434 c.c.
Il richiamo alla violenza quale vizio del consenso è stato scrutinato insieme all’art. 1435 c.c., ma la Corte ha escluso la prova della coartazione in concreto.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dei fatti costitutivi del vizio di consenso incombe sulla parte che lo allega.
art. 2727 c.c.
Il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito, che deve individuare i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni sono utilizzabili solo se il ragionamento inferenziale è logicamente corretto e motivato; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.
art. 115 c.p.c.
Il motivo di ricorso che contesta la valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva ai fini dell'esito del ricorso.
art. 360 c.p.c.
n. 3, n. 4, n. 5 del comma 1
I motivi sono stati scrutinati come doglianze di violazione di legge, nullità e vizio di motivazione, ma ritenuti inammissibili o infondati perché diretti al riesame del merito.
art. 132 c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo se manca del tutto l’indicazione del percorso logico-giuridico della decisione, evenienza esclusa nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Il parametro costituzionale della motivazione è stato richiamato per ribadire che la sentenza deve rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto nella specie.
art. 13 DPR 115/2002
È stato disposto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Chi impugna una conciliazione per violenza morale deve allegare e provare fatti concreti di coazione: minacce, pressioni o comportamenti specifici, non essendo sufficiente il solo timore soggettivo di conseguenze sfavorevoli.
- La violenza morale non si presume dalla sola sottoscrizione di verbali conciliativi in costanza di rapporto di lavoro; occorre la dimostrazione del nesso tra la condotta altrui e la formazione coartata del consenso.
- Il giudizio sulla sussistenza di presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per insanabile illogicità o contraddittorietà del ragionamento, non per la mera prospettazione di una lettura alternativa degli indizi.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificamente indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, pena l'inammissibilità della censura sul vizio motivazionale.
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