Cassazione Penale, Sentenza n. 2226/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 29/01/2021 della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione promosso dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di nullità dell'ordine di demolizione del 26/05/2008. La ricorrente sosteneva che, ai sensi dell'art. 1, comma 65, L.R. Campania n. 5/2013, doveva essere riconosciuta la sua posizione come avente diritto all'utilizzo dell'immobile (ormai acquisito al patrimonio comunale) e che quindi l'azione esecutiva era incompatibile; in subordine invocava la violazione del principio di proporzionalità dell'ordine di demolizione in quanto l'immobile era la sua abitazione familiare dal 1994, non aveva altre soluzioni abitative e non aveva ricevuto adeguati aiuti dalle pubbliche istituzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse prodotto alcuna documentazione probatoria (delibere o atti comunali) attestante un titolo o un provvedimento dell'Amministrazione che rendesse incompatibile l'ordine di demolizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale, il condannato in genere non ha interesse a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione salvo che l'ente locale abbia deliberato il mantenimento dell'opera per prevalenti interessi pubblici; il giudice dell'esecuzione può revocare l'ordine solo se sopravvengono atti amministrativi del tutto incompatibili, o sospenderlo se è concretamente prevedibile l'adozione a breve di tali atti. Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ha confermato che esso va valutato soprattutto quando l'immobile è abitazione abituale, ma richiede prove concrete (consapevolezza dell'illegalità, tempi trascorsi, condizioni di indigenza/età/prova di impossibilità a trasferirsi, ecc.). Nel caso di specie non è stata fornita documentazione di stato di bisogno né prova dell'impossibilità di trovare altra soluzione abitativa, e la ricorrente aveva lungamente omesso iniziative nonostante fossero trascorsi ventitré anni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge Regionale Campania n. 5/2013, art. 1, comma 65
La norma prevede la destinazione prioritaria agli alloggi di edilizia residenziale pubblica/sociale degli immobili acquisiti al patrimonio comunale; la Corte osserva che tale disposizione presuppone la perdita della titolarità da parte del costruttore abusivo e che non legittima di per sé l'ex proprietario ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione, salvo che l'ente locale abbia deliberato la conservazione dell'opera per prevalenti interessi pubblici.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
Il diritto all'abitazione è bilanciato con interessi pubblici (tutela ambiente e assetto urbanistico); l'esecuzione dell'ordine di demolizione può essere compatibile con l'art. 8 se conforme ai criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità, tenendo anche conto delle garanzie procedurali come il tempo ragionevole per adempiere.
Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, art. 1 (diritto alla proprietà)
La tutela della proprietà è menzionata dalla Corte ma non ha valore assoluto rispetto alla tutela dell'assetto territoriale; quando è invocata da solo, la protezione della proprietà non determina automaticamente la preclusione dell'ordine di demolizione.
Codice di procedura penale, art. 616
Richiamato per il regime delle conseguenze dell'inammissibilità: a norma dell'art. 616 c.p.p., in caso di ricorso infondato e in mancanza di elementi che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità, è dovuto il pagamento delle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di applicazione delle sanzioni processuali per inammissibilità: la Corte ha verificato che non sussistessero elementi per ritenere che la parte avesse agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità prima di applicare l'onere delle spese e la sanzione alla ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'immobile abusivo è stato acquisito al patrimonio comunale, l'ex proprietario ha scarso interesse a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione salvo che il Comune abbia adottato atti formali (delibere, provvedimenti) che rilevino un prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'opera: tali atti devono essere prodotti e documentati dal ricorrente.
- Il giudice dell'esecuzione può revocare l'ordine di demolizione solo se sopravvengono atti amministrativi incompatibili; può sospendere l'esecuzione se è concretamente prevedibile l'adozione a breve di tali atti: mere dichiarazioni o atti non prodotti non sono sufficienti.
- La verifica della proporzionalità riguarda in particolare i casi in cui l'immobile è abitazione abituale; la valutazione considera consapevolezza dell'illegalità, tempi intercorsi fra sentenza definitiva e esecuzione, eventuale sforzo di regolarizzazione, gravità delle condizioni personali (età, povertà) e l'effettiva impossibilità di reperire altra sistemazione: il peso della prova è a carico dell'occupante.
- L'inerzia del destinatario dell'ordine (lunga durata senza iniziative concrete) indebolisce significativamente la pretensione di salvaguardia dell'immobile abusivo; la semplice invocazione del diritto all'abitazione senza documenti specifici non è sufficiente.
- In sede di incidente di esecuzione è essenziale depositare documentazione amministrativa e prove concrete (delibere comunali, atti di riconoscimento dell'uso, certificazioni di stato di bisogno, documentazione sanitaria o anagrafica) per sostenere l'incompatibilità o la sproporzione dell'ordine di demolizione; in mancanza, il ricorso rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese.
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