Sentenza del 03/03/2020 n. 659 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - applicazione - inversione contabile - reverse charge - rottami d'oro - sussiste. IVA - cessione - materiale d'oro - inversione contabile - reverse charge - non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) ex art. 17, co. 5, D.P.R. 633/72: l'Agenzia contestava che la società avesse fatturato come operazioni soggette a reverse charge cessioni di oggetti di gioielleria acquistati da privati e rivenduti a operatori del settore, sostenendo che si trattasse di vendita di prodotti finiti (gioielli) e non di "materiale d'oro" o "rottami d'oro" destinati alla fusione; l'Agenzia chiedeva il recupero dell'IVA per l'anno 2010. La società sosteneva invece che l'oggetto delle cessioni fosse l'oro ottenuto dalla fusione dei gioielli (materiale d'oro/rottami destinati alla fusione), che la fusione avveniva prima della fatturazione e che le vendite erano rivolte ad operatori che svolgono attività di fusione/raffinazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la pronuncia di primo grado favorevole a O. in C. s.r.l. Il giudice ha ritenuto che, sulla base delle fatture e della documentazione, la fusione precedesse la cessione e il prezzo fosse determinato in base alla quantità e alla purezza del metallo risultante, sicché l'oggetto della cessione era il "materiale d'oro" ricavato dalla fusione (o comunque rottami destinati alla fusione) e non i gioielli nella loro individualità. La Corte ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva fornito prova sufficiente che i beni non fossero effettivamente destinati alla fusione da parte dei cessionari. Per questi motivi l'appello è stato rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 17, comma 5
Il reverse charge si applica alle cessioni di "materiale d'oro" e prodotti semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi: rileva la natura effettiva dell'operazione (se si tratta di materiale destinato alla fusione/uso industriale) e non la mera descrizione. La sentenza interpreta che, se la fusione avviene prima della cessione e la vendita è fatta sul contenuto metallico, opera l'inversione contabile.
Legge 17 gennaio 2000, n. 7
limiti all'attività professionale di compravendita di oro
La norma limita l'esercizio professionale della compravendita di oro, ma la Corte osserva che l'eventuale illegittimità o inadempienza amministrativa rispetto a tale legge non modifica la qualificazione fiscale reale dell'operazione: il regime IVA dipende dalla natura economica dell'operazione.
Ris. Agenzia delle Entrate n. 168/E/2011
citata in motivazione di primo grado
Indica criteri di assimilazione dei prodotti usati d'oro al materiale d'oro ai fini IVA quando vi è un'univoca destinazione alla lavorazione; la sentenza rileva che i chiarimenti amministrativi successivi al periodo contestato non sono vincolanti per il giudizio retrospettivo.
Interpello n. 954-282/2011
interpello prodotto dalla società
L'interpello, favorevole alla società, è ritenuto dall'autorità giudicante non rilevante per il periodo di imposta oggetto della controversia in quanto successivo all'anno fiscale contestato.
Massime di principio
- Il reverse charge per l'oro si applica quando l'effettivo oggetto della cessione è "materiale d'oro" o rottami destinati alla fusione (cioè vendita del metallo in funzione del contenuto di metallo prezioso), non quando si trasferiscono gioielli come beni finiti destinati al consumo.
- La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economica dell'operazione: elementi decisivi sono la descrizione in fattura (vendita a peso/metal content), il momento della fusione rispetto alla vendita (se la fusione precede la cessione è probabile che si tratti di materiale d'oro), il criterio di determinazione del prezzo (in base alla resa/purezza) e la concreta attività dei cessionari (se svolgono fusione/raffinazione).
- L'onere della prova circa la non destinazione alla fusione grava sull'Amministrazione finanziaria: è l'Erario che deve dimostrare che le cessioni non corrispondono alla descrizione fatturata o che parte delle forniture era destinata al mercato come prodotti finiti per la rivendita.
- Documentazione utile per comprovare l'applicabilità del reverse charge: fatture dettagliate che indicano peso e purezza, report di fusione/assay effettuati prima della cessione, dichiarazioni o contratti con i cessionari che attestino l'attività industriale di fusione/raffinazione, presenza a operazioni di fusione e registrazioni di ritiro di lingotti/semilavorati.
- Le pronunce amministrative e interpelli successivi al periodo d'imposta contestato non determinano automaticamente la situazione per il periodo anteriore; tuttavia valgono come supporto probatorio se coerenti e tempestivi.
- La violazione di norme amministrative (es. esercizio vietato dalla L. n.7/2000) può avere rilevanza amministrativa o penale ma non decide automaticamente la qualificazione fiscale dell'operazione: il criterio è la natura sostanziale dell'operazione fiscale.
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