Sentenza n. 1476/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione: a) della determina dirigenziale n. 9 del 29.01.2021 con la quale il Comune di Castel di Sasso aggiudicava alla società Alare Costruzioni a.r.l. l’“appalto lavori di completamento del piano rialzato, del primo piano e degli spazi interni dell’edificio per servizi e attività Sociali sito in località San Marco”; b) del verbale n. 4, acquisito al protocollo dell’Ente comunale n. 3308 del 28.06.2024, del seggio interno per il controllo della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici a seguito della manifestazione di interesse per i lavori “di completamento del piano rialzato, del primo piano e degli spazi interni dell’edificio per servizi e attività Sociali sito in località San Marco”, con il quale sono stati individuati gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti; c) ove ritenuta lesiva, e per quanto di ragione, della determina a contrarre n. 123 del 29.09.2025 di approvazione della lettera di invito alla procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023; d) dei verbali del Seggio di Gara n. 1 del 28.08.2024, n. 2 del 09.09.2024, n. 3 del 25.09.2024, n. 4 del 30.09.2024, n. 5 del 16.10.2024, n. 6 del 19.10.2024, n. 7 del 25.10.2024; e) della nota prot.n. 4423 del 11.09.2024 con la quale la Stazione appaltante attivava il soccorso istruttorio in favore della società Alare Costruzioni s.r.l. e della ausiliaria Consorzio Stabile Appaltitalia; f) della nota di estremi e data sconosciuti con la quale Stazione appaltante attivava per la seconda volta il soccorso istruttorio in favore della società Alare Costruzioni s.r.l.; g) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, conseguente e, comunque, connesso nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella esecuzione da parte della ricorrente, che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro e alla esecuzione dei lavori, ed in subordine per il risarcimento del danno per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione dell'appalto per lavori di completamento di un edificio comunale, unitamente agli atti di gara e ai provvedimenti di soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo, aveva impugnato l'aggiudicazione dell'appalto alla prima classificata, risultando seconda graduata con 83,959 punti contro i 96,148 dell'aggiudicataria. Contestava inoltre i verbali di gara, l'individuazione degli operatori economici ammessi alla procedura negoziata, la determina a contrarre e l'attivazione, ritenuta illegittima, del soccorso istruttorio in favore dell'aggiudicataria e della sua ausiliaria, anche per una seconda volta. La ricorrente aveva chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell'esecuzione e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto istruttoria per chiarire se l'aggiudicataria avesse fatto ricorso all'avvalimento oppure al subappalto per l'integrale esecuzione dei lavori relativi alla categoria prevalente OG11; dopo l'ottemperanza all'istruttoria, la domanda cautelare era stata respinta. Con memoria dell'11 febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo appreso della propria pendenza fiscale relativa a una cartella esattoriale di euro 26.445,80, potenzialmente integrante una causa di esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023. Il Comune ha aderito alla richiesta di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, fondata sulla sopravvenuta conoscenza della propria pendenza fiscale rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara, ha evidenziato l'assenza di un interesse attuale alla decisione di merito sull'aggiudicazione e sugli atti connessi. Il giudice non ha quindi esaminato le censure relative al soccorso istruttorio, all'avvalimento o al subappalto e agli altri atti della procedura. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023
La pendenza fiscale della ricorrente, relativa alla cartella esattoriale indicata, è stata ritenuta dalla stessa parte potenzialmente integrante una causa di esclusione dalla gara e, conseguentemente, idonea a far venir meno l'interesse attuale alla decisione del ricorso.
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
È richiamato quale base normativa della procedura negoziata oggetto degli atti impugnati; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
artt. 74 e 120 c.p.a.
Sono richiamati nell'epigrafe processuale; il giudizio rientra nel rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento, ma la decisione definisce la causa per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando evidenzia il venir meno dell'utilità concreta e attuale conseguibile mediante l'annullamento degli atti impugnati, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta conoscenza, da parte dell'impresa ricorrente in una gara pubblica, di una propria situazione potenzialmente integrante una causa di esclusione può determinare il venir meno dell'interesse attuale a contestare l'aggiudicazione, se la stessa parte dichiara espressamente il sopravvenuto difetto di interesse.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure rivolte contro l'aggiudicazione e gli atti connessi, comprese quelle relative al soccorso istruttorio e alla qualificazione dell'operatore aggiudicatario.
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