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Sentenza

Sentenza n. 2500/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento: della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno comminata con il Decreto del Capo della Polizia del 4 novembre 2023 notificato in data 13 novembre 2023

Giustizia amministrativa202401191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, adottata con decreto del Capo della Polizia del 4 novembre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la sanzione disciplinare irrogata per non avere pubblicato una red notice relativa a un soggetto latitante, nonostante la pratica fosse stata assegnata dal 24 maggio 2022. Con il primo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, carenza e inadeguatezza dell'istruttoria, violazione del diritto di difesa e violazione degli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che la segnalazione del 27 gennaio 2023 sarebbe stata erroneamente attribuita alle forze di polizia serbe anziché a una telefonata di un ufficiale dei Carabinieri e che non sarebbe stata adeguatamente provata né la data di assegnazione della pratica né quella del fermo del ricercato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 737/1981, irragionevolezza e sproporzione della sanzione, eccesso di potere e violazione del buon andamento, lamentando la mancata considerazione dell'elevato carico di lavoro, del doppio incarico, della propria carriera senza precedenti disciplinari e di un precedente episodio analogo non sanzionato. Ha inoltre contestato la mancata prova del danno alla credibilità dell'amministrazione e ha sostenuto che, al più, sarebbe stato giustificato un richiamo scritto. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità propria e derivata del decreto sanzionatorio per i medesimi vizi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto insussistente il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, poiché dagli atti emergeva univocamente che al 27 gennaio 2023 non era stata emessa la red notice relativa al latitante, nonostante la richiesta del Ministero della Giustizia risalisse al maggio 2022; era irrilevante che l'informazione fosse stata acquisita tramite una telefonata dell'ufficiale dei Carabinieri o tramite le forze di polizia serbe. La schermata prodotta dallo stesso ricorrente comprovava inoltre l'assegnazione della pratica il 24 maggio 2022 e la dicitura "archiviato da trattare" non escludeva l'obbligo del dipendente di conoscere il funzionamento dell'applicativo e di evadere una pratica urgente e delicata. Ha poi ritenuto adeguata la motivazione sulla gravità della condotta, fondata sul lungo arretrato, sul pericolo di pregiudizio alle indagini e alla credibilità internazionale dell'amministrazione, sull'aggravio di lavoro per gli altri dipendenti e sull'assenza di giustificazioni sostanziali. La carriera positiva e l'assenza di precedenti disciplinari erano state valutate e avevano condotto all'applicazione della sospensione nella misura minima, anziché della destituzione inizialmente proposta. La disparità di trattamento non era configurabile, poiché non era stata dimostrata l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto; inoltre non può invocarsi a proprio favore un trattamento eventualmente illegittimo riservato ad altri. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha ribadito che la valutazione della gravità dell'illecito e la graduazione della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o contraddittorietà, vizi non ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 4 d.P.R. n. 737/1981

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle sanzioni disciplinari applicabili al personale della Polizia di Stato; il giudice non ha ravvisato la violazione dedotta.

  • art. 6 d.P.R. n. 737/1981

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sanzione disciplinare e alla sua applicazione; il giudice ha ritenuto infondate le censure formulate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La valutazione della gravità dei fatti disciplinarmente rilevanti e la graduazione della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi sintomatici di eccesso di potere, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o contraddittorietà.
  • È escluso il travisamento dei fatti quando gli atti del procedimento concordano sull'effettiva omissione contestata e la divergenza riguarda soltanto la fonte attraverso cui l'amministrazione ha acquisito la notizia dell'omissione, se tale divergenza non incide sulla realtà del fatto addebitato.
  • La documentazione informatica dalla quale risultino la data di assegnazione di una pratica e il suo stato di lavorazione può fornire prova sufficiente dell'inadempimento, soprattutto quando il dipendente opera in un settore caratterizzato da urgenza e delicatezza e deve conoscere il funzionamento degli applicativi utilizzati.
  • La disparità di trattamento disciplinare è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità del trattamento; non può essere invocata per ottenere l'estensione di un trattamento eventualmente illegittimo riconosciuto ad altri soggetti.
  • L'assenza di precedenti disciplinari e la positiva carriera del dipendente devono essere considerate nella valutazione sanzionatoria, ma possono giustificare una sanzione meno grave senza imporre l'archiviazione o l'applicazione della sanzione minima, quando l'amministrazione motivi adeguatamente la particolare gravità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereDifetto di istruttoria

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