Ordinanza n. 13634/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione della sentenza n. -OMISSIS-unciata da questa Sezione sul ricorso n.-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza della Sezione recante omessa distrazione in favore del difensore antistatario delle somme dovute a titolo di contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale relativamente al dispositivo della sentenza precedente. Sebbene tale sentenza avesse condannato l’Amministrazione alla restituzione, in favore della parte ricorrente, delle somme versate a titolo di contributo unificato, il dispositivo non aveva disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il difensore era legittimato a proporre l’istanza, poiché nel corso del giudizio era stata formulata una specifica richiesta di distrazione. Non risultava, inoltre, il dissenso delle altre parti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto l’integrazione del dispositivo della sentenza precedente. Dopo le parole relative alla condanna dell’Amministrazione alla restituzione alla parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato, devono essere aggiunte le parole “, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”. La correzione è stata disposta ai sensi dell’art. 86, comma 1, c.p.a.; la Segreteria è stata incaricata delle annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. Il provvedimento non modifica il contenuto sostanziale della decisione, ma ne completa il dispositivo in relazione alla distrazione delle somme.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile per integrare una sentenza che abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la richiesta sia stata specificamente formulata nel giudizio.
Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea richiamata, il presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario integra un errore materiale correggibile mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a., purché la richiesta sia stata formulata nel corso del giudizio.
- Il difensore che abbia richiesto specificamente la distrazione delle spese nel giudizio è legittimato a proporre l’istanza di correzione della sentenza che abbia omesso tale statuizione.
- La correzione dell’errore materiale può integrare il dispositivo della sentenza con la distrazione delle somme già riconosciute, senza comportare una modifica sostanziale della decisione.
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