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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40217/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo l'esistenza di un'associazione finalizzata all'importazione e cessione di cocaina dal Sud America e condannando gli imputati per reati associativi e reati fine (importazioni, cessioni, tentato importazione). I motivi principali di ricorso prospettati dalle difese sono: (i) insufficiente o contraddittoria prova dell'identificazione di alcuni imputati (es. Aleksic); (ii) travisamento o errata interpretazione delle intercettazioni e delle registrazioni ambientali; (iii) omissione di acquisizione di prova decisiva (es. passaporto, documenti identificativi); (iv) carenza della motivazione in relazione al concorso e all'elemento soggettivo ("affectio societatis") per la partecipazione all'associazione; (v) erronea applicazione o mancata valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (in particolare l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 DPR 309/90 e la rilevanza del sistema delle "puntate"); (vi) questioni processuali come l'incompetenza territoriale e presunte nullità di notifiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi riproponendo valutazioni di merito (interpretazione delle intercettazioni, valutazione di fonti e congruità delle acquisizioni probatorie). Sono state eccepite come "inammissibili" le impugnazioni che proponevano una mera riconsiderazione del fatto; per Iavarone Anna e per Romano Sergio i ricorsi sono stati esaminati e dichiarati infondati nel merito. In sintesi: confermata la ricostruzione di merito della Corte di appello circa l'esistenza dell'associazione e i ruoli degli imputati, con condanne alle spese processuali e irrogazione di contributi alla Cassa delle ammende (in genere 3.000 euro) per i ricorrenti inammissibili o soccombenti. Il P.M. in udienza aveva chiesto annullamento con rinvio limitato per la determinazione della pena per Russo Pasquale e La Mesa Alessandro e annullamento con rinvio per la posizione di Romano Sergio, ma la Corte ha, in prevalenza, rigettato o dichiarato inammissibili le impugnazioni; pochi profili sono stati valutati nel merito e respinti.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 192, comma 3; art. 533, comma 2; art. 179; art. 182; art. 184; art. 238-bis; art. 616

    La Corte ricorda che i rilievi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto sono inammissibili in Cassazione (art. 192, 533). Sulla notificazione (art. 179, 182, 184) è richiamato il principio secondo cui la nullità assoluta sussiste solo quando l'atto non è idoneo a produrre la conoscenza effettiva; modalità atipiche idonee a raggiungere lo scopo non determinano sempre nullità insanabile. L'art. 238-bis è richiamato per confrontare risultanze di giudicati; l'art. 616 prevede la condanna alle spese e la sanzione in caso di ricorso inammissibile.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 5; art. 80, comma 2

    Art. 73, comma 5: la valutazione della 'lieve entità' richiede congrua motivazione e non si applica se il contesto mostra gravità e continuità. Art. 80, comma 2: l'aggravante dell'ingente quantità richiede che la circostanza sia imputabile alla colpevolezza dell'agente; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova che l'agente ne fosse a conoscenza ovvero l'avesse ignorata per colpa (richiamo a art. 59 c.p.).

  • Codice penale

    art. 59, comma 2; art. 416-bis (richiamato art. 416-bis.1 comma 2 nell'ambito del bilanciamento)

    Art. 59, comma 2: ai fini dell'imputabilità dell'aggravante è sufficiente dimostrare che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore colposo. Sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (richiamo alle disposizioni sulla responsabilità associativa) la Corte conferma che il giudice di merito opera valutazioni discrezionali non sindacabili in Cassazione se motivate.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami giurisprudenziali)

    Sez. U, n. 22471/2015; Sez. 6, n. 42937/2021; Sez. 3, n. 7806/2017; Sez. Un., sent. n. 36258/2012 (Biondi)

    La Corte richiama principi consolidati: l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; per il tentativo di importazione sono rilevanti trattative, contatti ripetuti, trasferte, assaggi, accordi economici e raccolta concreta dei fondi; la quantificazione del principio attivo segue i criteri giurisprudenziali (Biondi) per la soglia dell'aggravante.

Massime di principio

  • La Cassazione rigetta inammissibili i ricorsi che puntano esclusivamente a una rivalutazione del materiale probatorio o a una diversa interpretazione delle intercettazioni: critiche fattuali vanno sollevate e documentate nel merito, non in sede di legittimità.
  • L'identificazione dell'imputato basata su riscontri convergenti (schede albergo, videoriprese, telefonate, osservazioni e sequestri) è difficilmente sovvertibile in Cassazione se la Corte di merito ha fornito motivazione coerente e completa.
  • Per impugnare l'applicazione di aggravanti (es. ingente quantità, transnazionalità) è necessario illegittimità di diritto o contraddittorietà grave nella motivazione: la semplice contestazione della valutazione della prova è inammissibile.
  • La qualificazione del tentativo di importazione richiede elementi concreti di univocità e idoneità degli atti diretti alla conclusione dell'affare (viaggi, incontri con fornitori, raccolta fondi, consegna documentazione). Atti preparatori generici e sporadici possono non essere sufficienti, ma attività di raccolta e rapporti con fornitori possono concretare il tentativo.
  • Questioni processuali formali (es. nullità di notifiche, incompetenza territoriale) devono essere dedotte tempestivamente e provate con elementi specifici: la Corte tende a ritenere valide forme atipiche quando risultino idonee a garantire conoscenza effettiva dell'atto.
  • Per contestare efficacemente in Cassazione occorre focalizzarsi su profili di diritto (violazione di norme processuali o di diritto sostanziale, contraddizioni logiche nella motivazione) e, se possibile, produrre o richiedere acquisizione di prove decisive (es. documenti identificativi) già in sede di merito.

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