Cassazione Penale, Sentenza n. 40217/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva riformato la decisione di primo grado riconoscendo l'esistenza di un'associazione finalizzata all'importazione e cessione di cocaina dal Sud America e condannando gli imputati per reati associativi e reati fine (importazioni, cessioni, tentato importazione). I motivi principali di ricorso prospettati dalle difese sono: (i) insufficiente o contraddittoria prova dell'identificazione di alcuni imputati (es. Aleksic); (ii) travisamento o errata interpretazione delle intercettazioni e delle registrazioni ambientali; (iii) omissione di acquisizione di prova decisiva (es. passaporto, documenti identificativi); (iv) carenza della motivazione in relazione al concorso e all'elemento soggettivo ("affectio societatis") per la partecipazione all'associazione; (v) erronea applicazione o mancata valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti (in particolare l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 DPR 309/90 e la rilevanza del sistema delle "puntate"); (vi) questioni processuali come l'incompetenza territoriale e presunte nullità di notifiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi riproponendo valutazioni di merito (interpretazione delle intercettazioni, valutazione di fonti e congruità delle acquisizioni probatorie). Sono state eccepite come "inammissibili" le impugnazioni che proponevano una mera riconsiderazione del fatto; per Iavarone Anna e per Romano Sergio i ricorsi sono stati esaminati e dichiarati infondati nel merito. In sintesi: confermata la ricostruzione di merito della Corte di appello circa l'esistenza dell'associazione e i ruoli degli imputati, con condanne alle spese processuali e irrogazione di contributi alla Cassa delle ammende (in genere 3.000 euro) per i ricorrenti inammissibili o soccombenti. Il P.M. in udienza aveva chiesto annullamento con rinvio limitato per la determinazione della pena per Russo Pasquale e La Mesa Alessandro e annullamento con rinvio per la posizione di Romano Sergio, ma la Corte ha, in prevalenza, rigettato o dichiarato inammissibili le impugnazioni; pochi profili sono stati valutati nel merito e respinti.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 192, comma 3; art. 533, comma 2; art. 179; art. 182; art. 184; art. 238-bis; art. 616
La Corte ricorda che i rilievi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio e delle valutazioni di fatto sono inammissibili in Cassazione (art. 192, 533). Sulla notificazione (art. 179, 182, 184) è richiamato il principio secondo cui la nullità assoluta sussiste solo quando l'atto non è idoneo a produrre la conoscenza effettiva; modalità atipiche idonee a raggiungere lo scopo non determinano sempre nullità insanabile. L'art. 238-bis è richiamato per confrontare risultanze di giudicati; l'art. 616 prevede la condanna alle spese e la sanzione in caso di ricorso inammissibile.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 5; art. 80, comma 2
Art. 73, comma 5: la valutazione della 'lieve entità' richiede congrua motivazione e non si applica se il contesto mostra gravità e continuità. Art. 80, comma 2: l'aggravante dell'ingente quantità richiede che la circostanza sia imputabile alla colpevolezza dell'agente; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova che l'agente ne fosse a conoscenza ovvero l'avesse ignorata per colpa (richiamo a art. 59 c.p.).
Codice penale
art. 59, comma 2; art. 416-bis (richiamato art. 416-bis.1 comma 2 nell'ambito del bilanciamento)
Art. 59, comma 2: ai fini dell'imputabilità dell'aggravante è sufficiente dimostrare che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore colposo. Sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (richiamo alle disposizioni sulla responsabilità associativa) la Corte conferma che il giudice di merito opera valutazioni discrezionali non sindacabili in Cassazione se motivate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami giurisprudenziali)
Sez. U, n. 22471/2015; Sez. 6, n. 42937/2021; Sez. 3, n. 7806/2017; Sez. Un., sent. n. 36258/2012 (Biondi)
La Corte richiama principi consolidati: l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; per il tentativo di importazione sono rilevanti trattative, contatti ripetuti, trasferte, assaggi, accordi economici e raccolta concreta dei fondi; la quantificazione del principio attivo segue i criteri giurisprudenziali (Biondi) per la soglia dell'aggravante.
Massime di principio
- La Cassazione rigetta inammissibili i ricorsi che puntano esclusivamente a una rivalutazione del materiale probatorio o a una diversa interpretazione delle intercettazioni: critiche fattuali vanno sollevate e documentate nel merito, non in sede di legittimità.
- L'identificazione dell'imputato basata su riscontri convergenti (schede albergo, videoriprese, telefonate, osservazioni e sequestri) è difficilmente sovvertibile in Cassazione se la Corte di merito ha fornito motivazione coerente e completa.
- Per impugnare l'applicazione di aggravanti (es. ingente quantità, transnazionalità) è necessario illegittimità di diritto o contraddittorietà grave nella motivazione: la semplice contestazione della valutazione della prova è inammissibile.
- La qualificazione del tentativo di importazione richiede elementi concreti di univocità e idoneità degli atti diretti alla conclusione dell'affare (viaggi, incontri con fornitori, raccolta fondi, consegna documentazione). Atti preparatori generici e sporadici possono non essere sufficienti, ma attività di raccolta e rapporti con fornitori possono concretare il tentativo.
- Questioni processuali formali (es. nullità di notifiche, incompetenza territoriale) devono essere dedotte tempestivamente e provate con elementi specifici: la Corte tende a ritenere valide forme atipiche quando risultino idonee a garantire conoscenza effettiva dell'atto.
- Per contestare efficacemente in Cassazione occorre focalizzarsi su profili di diritto (violazione di norme processuali o di diritto sostanziale, contraddizioni logiche nella motivazione) e, se possibile, produrre o richiedere acquisizione di prove decisive (es. documenti identificativi) già in sede di merito.
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