Sentenza del 12/02/2016 n. 1336 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - IRAP - Base imponibile - Rilevanza esclusiva del conto economico Sussiste - Transfer pricing - Interessi passivi - Integrale deducibilità - Sussiste - Applicazione retroattiva dell'art. 1, comma 281, l. 147/2013 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile IRAP e, in particolare, la deducibilità integrale degli interessi passivi sostenuti dalla succursale italiana. L'Amministrazione finanziaria aveva applicato, anche ai fini IRAP, criteri di transfer pricing per limitare la deduzione, presumendo la necessità di una dotazione patrimoniale minima di vigilanza analoga a quella richiesta alle banche italiane. La ricorrente ha contestato tale impostazione, sostenendo che, in virtù del principio di derivazione, la base imponibile IRAP dovesse risultare esclusivamente dal conto economico civilistico, senza le rettifiche previste ai fini IRES, e che la disciplina introdotta dall'art. 1, commi 281-284, della legge n. 147/2013 non potesse applicarsi retroattivamente.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la rilevanza esclusiva delle risultanze del conto economico ai fini della determinazione della base imponibile IRAP e ha ritenuto integralmente deducibili gli interessi passivi della succursale. È stata esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina sul transfer pricing introdotta dall'art. 1, comma 281, della legge n. 147/2013, qualificata come norma innovativa applicabile solo ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore. Il ricorso è stato quindi accolto, con prevalenza delle ragioni della contribuente.
Norme richiamate
Principio di derivazione della base imponibile IRAP
La base imponibile IRAP è determinata sulla base delle risultanze del conto economico civilistico, senza applicare automaticamente le rettifiche previste per il passaggio dal bilancio civilistico al reddito imponibile IRES.
Art. 1, commi 281-284, legge n. 147/2013
La disposizione contenuta nell'art. 1 del comma 281 deve interpretarsi quale norma innovativa, valevole soltanto per i periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore.
La disciplina sul transfer pricing applicabile alle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione non può essere utilizzata retroattivamente per periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza concorre a escludere interpretazioni retroattive della disciplina che determinerebbero un trattamento irragionevolmente differenziato tra contribuenti.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che il prelievo fiscale sia fondato su una disciplina chiara e applicabile secondo la legge vigente nel periodo d'imposta considerato.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ostacola l'applicazione retroattiva di criteri impositivi innovativi non vigenti al momento dei fatti.
Principi dell'Unione Europea e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950
Tali principi rafforzano il rispetto della legalità, della prevedibilità del prelievo e del divieto di applicazione retroattiva di discipline fiscali peggiorative.
Massime di principio
- Ai fini IRAP, quando opera il principio di derivazione, la base imponibile deve essere ricostruita principalmente sulla base del conto economico, senza importare automaticamente le limitazioni proprie dell'IRES.
- Una disciplina fiscale innovativa non può essere applicata retroattivamente per limitare deduzioni o aumentare il carico tributario relativo a periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, salvo una chiara previsione legislativa retroattiva compatibile con i principi costituzionali.
- Le regole di transfer pricing non possono essere estese retroattivamente a fattispecie o tributi per i quali, nel periodo contestato, mancava una base normativa specifica.
- Nel valutare la deducibilità di costi e interessi di una stabile organizzazione bancaria, occorre distinguere tra requisiti prudenziali o patrimoniali previsti dalla vigilanza bancaria e regole fiscali effettivamente applicabili al periodo d'imposta.
- In situazioni analoghe, è necessario verificare la normativa vigente nell'anno contestato, la natura innovativa o interpretativa della disposizione successiva e il metodo specificamente previsto per il calcolo della base imponibile del tributo.
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