Cassazione Civile, Ordinanza n. 26394/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dalla chiusura di un fallimento di società in nome collettivo disposta dal tribunale per effetto dell’omologa di un concordato fallimentare. La società ricorrente aveva già intrapreso un distinto giudizio per ottenere l’annullamento o la risoluzione del concordato fallimentare, rigettato nei precedenti gradi e ancora pendente in cassazione. Contro il decreto di chiusura del fallimento la società proponeva reclamo, ma la corte d’appello lo dichiarava inammissibile: da un lato per difetto di ius postulandi, ritenendo non utilizzabile la procura richiamata; dall’altro, nel merito, perché la pendenza del giudizio di annullamento/risoluzione del concordato non rendeva illegittima la chiusura della procedura, essendo eventuale solo una futura riapertura del fallimento in caso di accoglimento di quel giudizio. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 83 c.p.c., sostenendo che si trattasse non di inesistenza ma al più di validità della procura, riferibile a controversie connesse e comunque integrabile con assegnazione di termine ex art. 182 c.p.c.; con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 18 l.fall., censurando l’irrilevanza attribuita alle ragioni del reclamo e alla dedotta invalidità del concordato fallimentare. I controricorrenti eccepivano a loro volta inammissibilità per difetto di mandato, nullità della ratifica e tardività del reclamo. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando sia l’autosufficienza carente sulla procura e l’inidoneità della ratifica tardiva, sia soprattutto il difetto di adeguata censura della ratio decisiva di merito: la chiusura del fallimento era coerente con l’omologa esecutiva del concordato fallimentare e la lite sul suo annullamento/risoluzione non impediva la chiusura, potendo al più condurre a una riapertura della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle due parti controricorrenti, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto. La decisione di inammissibilità si fonda, da un lato, su profili di carenza di autosufficienza e di mancata valida spendita del mandato per il giudizio di reclamo, dall’altro e in via dirimente sulla mancata impugnazione efficace della ratio di merito posta a base del decreto della corte d’appello, secondo cui la pendenza del giudizio di annullamento o risoluzione del concordato fallimentare non incideva sulla legittimità della chiusura del fallimento.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura e il potere di rappresentanza processuale devono risultare in modo idoneo e riferibile al giudizio concreto; la questione non può essere superata con mere affermazioni generiche sulla connessione tra procedimenti.
art. 182, comma 1, c.p.c.
La sanatoria o regolarizzazione del difetto di procura richiede tempestiva attivazione della parte; non opera utilmente quando la parte non abbia immediatamente prodotto una procura valida dopo l’eccezione di controparte.
art. 18 l.fall.
Richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini della censura proposta, poiché la pendenza del diverso giudizio sul concordato non impediva la chiusura del fallimento.
art. 26 l.fall.
Norma richiamata per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura fallimentare.
art. 119 l.fall.
Norma richiamata per il reclamo e per la disciplina della chiusura del fallimento in relazione all’omologa del concordato fallimentare.
art. 130, comma 2, l.fall.
Richiamato quale base della chiusura del fallimento in conseguenza dell’omologa del concordato fallimentare.
art. 137, comma 4, l.fall.
Richiamato per affermare che l’eventuale accoglimento dell’azione di risoluzione può condurre alla riapertura del fallimento.
art. 138, comma 2, l.fall.
Richiamato per la medesima conseguenza di possibile riapertura della procedura in caso di esito favorevole del giudizio sul concordato.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione a seguito di proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi autonome della decisione impugnata: se una ratio di merito decisiva resta intatta, il ricorso non può essere accolto.
- La procura speciale al giudizio deve essere riferibile in modo certo al procedimento per cui viene spesa; quando si invoca una procura rilasciata per controversie connesse, grava sulla parte l’onere di dimostrarne l’effettiva pertinenza e unitarietà oggettiva.
- Il difetto di procura o di valida spendita del mandato non è sanabile in via automatica: la parte deve attivarsi tempestivamente per regolarizzare la rappresentanza processuale dopo l’eccezione avversaria.
- La pendenza di un separato giudizio volto a risolvere o annullare un concordato fallimentare non impedisce, di per sé, la chiusura del fallimento disposta in conseguenza dell’omologa esecutiva del concordato; l’eventuale esito favorevole di quel giudizio può rilevare solo ai fini della riapertura della procedura.
- In sede di legittimità, le censure sulla violazione di legge o sull’omesso esame di fatti decisivi devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione degli elementi necessari a verificare l’errore denunciato.
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