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Sentenza

Sentenza n. 1739/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Impugnazione provvedimento di annullamento in autotutela SCIA edilizia Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ BILANCIAI INTERNAZIONALE SRL il 15\7\2024: Impugnazione silenzio-rigetto su accertamento di conformità ex art. 36 comma 2 Dpr n. 380/2001

Giustizia amministrativa202101434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento in autotutela della SCIA edilizia relativa agli interventi di bonifica e sostituzione della copertura in cemento amianto; con motivi aggiunti, silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità ex art. 36, comma 2, d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Napoli aveva annullato in autotutela la SCIA presentata nel dicembre 2018 per la rimozione della copertura in cemento amianto e la sua sostituzione con un manto termoisolante, nonché la sostituzione di gronde e pluviali. La ricorrente sosteneva che la SCIA fosse stata regolarmente presentata e perfezionata, che i lavori fossero stati eseguiti e ultimati entro il 1° aprile 2019, con successiva certificazione di restituibilità dei luoghi da parte dell'ASL, e che il nuovo protocollo del maggio 2019 fosse derivato dalla ritrasmissione degli elaborati per la chiusura dei lavori, senza costituire una nuova SCIA. Contestava inoltre che il Comune avesse erroneamente ritenuto ancora da eseguire gli interventi e avesse adottato l'annullamento in autotutela sulla base di tale presupposto. Con motivi aggiunti del 15 luglio 2024, la società estendeva l'impugnazione al silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36, comma 2, d.P.R. 380/2001. Nel corso del giudizio il Comune rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale e sosteneva che la presentazione dell'istanza di sanatoria integrasse acquiescenza al provvedimento impugnato. La società, con memoria di replica del 17 settembre 2025, concordava espressamente sulla sopravvenuta carenza di interesse rispetto a entrambi i gravami, in ragione dell'intervenuto rilascio del titolo in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione non esamina nel merito la legittimità dell'annullamento in autotutela della SCIA, né la legittimità del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità. Il Collegio ha attribuito rilievo decisivo alla dichiarazione della ricorrente, resa prima della trattenuta della causa in decisione, con cui essa aveva concordato sulla perdita di interesse alla definizione di entrambi i giudizi in conseguenza del rilascio del titolo in sanatoria. Il giudice ha affermato che la parte, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla prosecuzione. Le spese di giudizio sono state compensate per eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, espressamente riconosciuta dalla parte ricorrente prima della decisione, determina l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 36, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata quale base dell'istanza di accertamento di conformità oggetto dei motivi aggiunti; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può dichiarare validamente la sopravvenuta perdita dell'interesse alla definizione del giudizio.
  • Quando, prima della decisione, la parte ricorrente manifesta espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La sopravvenienza di un titolo in sanatoria può determinare la perdita di interesse sia rispetto all'impugnazione dell'atto repressivo o di autotutela sia rispetto all'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di accertamento di conformità, quando la parte dichiari espressamente tale perdita di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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