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Sentenza

Sentenza n. 3765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del T.AR. per la Campania (Sezione sesta) n. 2840 del 2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202110582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza sull’istanza di condono edilizio relativa a un vano cucina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, in sostanza, l’insufficienza e genericità della motivazione del parere negativo della Soprintendenza, il mancato esame delle caratteristiche concrete del manufatto e della sua asserita modesta consistenza, l’omessa considerazione del parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio e della circostanza che l’opera fosse collocata in aderenza al muro di confine, in un’area già urbanizzata e non propriamente nel giardino. Deduceva inoltre l’illogicità e l’arbitrarietà della valutazione paesaggistica, anche alla luce di una relazione tecnica e della documentazione fotografica, nonché la disparità di trattamento rispetto a precedenti pareri favorevoli della Soprintendenza relativi ad asseriti casi analoghi. Il giudizio era stato più volte rinviato in attesa del riesame amministrativo del parere, ma l’appellante aveva riferito che la Soprintendenza non aveva ancora adottato il nuovo parere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, ritenendo legittimo il parere negativo della Soprintendenza. In via preliminare ha escluso la possibilità di un ulteriore rinvio, osservando che la causa era già stata rinviata tre volte, che l’Amministrazione non aveva concluso il riesame né indicato impedimenti alla sua definizione e che il rinvio della trattazione è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali. Nel merito, ha ritenuto infondati i primi tre motivi. Ai sensi dell’art. 39 della l. n. 724/1994, mediante il richiamo all’art. 32 della l. n. 47/1985, il parere della Soprintendenza è necessario per le istanze di condono riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica. Il manufatto, avente superficie complessiva di 32,71 mq e composto da locale principale, lavanderia, forno e legnaia, non è stato ritenuto di ingombro esiguo o paesaggisticamente irrilevante. Inoltre, pur essendo prossimo all’edificio principale, risultava collocato sul margine dell’area cortilizia, con avanzamento incongruo della linea edificata, discontinuità rispetto al contesto e alterazione delle caratteristiche originarie del giardino e del centro storico. La Soprintendenza aveva quindi considerato adeguatamente il valore culturale e identitario del paesaggio, nonché la presenza di cortili e giardini quale elemento conformativo del sito. Il parere comunale favorevole non imponeva una diversa conclusione: la Soprintendenza lo aveva richiamato e confutato, evidenziando che lo sviluppo su un unico livello e l’assenza di una totale occlusione della visuale non escludevano l’impatto paesaggistico, né rendevano il manufatto effettivamente inserito nella cortina edilizia. Anche il quarto motivo è stato respinto, poiché l’appellante non aveva prodotto elementi sufficienti a dimostrare l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto, necessaria per configurare la disparità di trattamento. Le spese del grado sono state compensate per il mancato deposito di memorie difensive di merito da parte delle amministrazioni appellate.

Norme richiamate

  • art. 39 l. n. 724/1994

    Impone, mediante il richiamo all’art. 32 della l. n. 47/1985, l’acquisizione del parere della Soprintendenza sulle istanze di condono relative a immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Costituisce, nel richiamo operato dall’art. 39 della l. n. 724/1994, la base normativa dell’acquisizione del parere paesaggistico della Soprintendenza nel procedimento di condono.

  • art. 131, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali

    È richiamato per evidenziare la dimensione culturale e identitaria del paesaggio, che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica.

  • art. 9, comma 2, Costituzione

    È richiamato quale fondamento costituzionale della tutela del paesaggio e del suo valore culturale e identitario.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È richiamato per affermare che il rinvio della trattazione può essere disposto solo in casi eccezionali, da indicare nel verbale d’udienza o nel decreto presidenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere sottoposte a tutela paesaggistica, il parere della Soprintendenza è necessario e deve esprimere una valutazione di compatibilità dell’intervento con il concreto contesto paesaggistico di riferimento.
  • La valutazione paesaggistica può legittimamente fondarsi sul valore culturale e identitario del contesto, comprese le forme architettoniche originarie, i cortili e i giardini che ne conformano la percezione, anche quando l’opera non impedisca integralmente la visuale panoramica o sia collocata in un’area già urbanizzata.
  • Il parere della Soprintendenza non è illegittimo per il solo fatto di discostarsi dal parere favorevole della Commissione comunale per il paesaggio, quando richiami tale valutazione e ne confuti puntualmente gli elementi rilevanti, spiegando perché dimensioni, collocazione e caratteristiche dell’opera incidano comunque sul contesto tutelato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione paesaggistica verifica l’individuazione dell’oggetto della tutela, la coerenza con il sapere tecnico e valutativo proprio della materia e la corretta applicazione dei relativi principi al caso concreto, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa ponderazione di merito.
  • La disparità di trattamento rispetto a precedenti valutazioni amministrative richiede la dimostrazione, mediante elementi concreti, dell’assoluta identità o sostanziale equivalenza delle situazioni comparate; il mero richiamo a pratiche favorevoli non è sufficiente.
  • Nel processo amministrativo il rinvio della trattazione, anche su istanza di parte, non può protrarsi indefinitamente: dopo reiterati rinvii e in presenza di inerzia dell’amministrazione nel procedimento di riesame, il giudice deve decidere la controversia, restando salvi i poteri sostanziali di successivo riesame dell’amministrazione, da esercitare nel rispetto delle statuizioni della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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