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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01012/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una chiamata all'eredità, della decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado dichiarando autentico e valido un testamento olografo datato 16 luglio 2015, con cui il defunto aveva disposto dell'intero patrimonio attribuendo alla moglie il 50% dell'asse ereditario e ai figli soltanto la quota di legittima. La ricorrente sosteneva che la scheda testamentaria fosse invalida perché in calce non vi sarebbe stata la sottoscrizione del testatore ma la dicitura "infede"; deduceva inoltre che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su tale questione, che avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità per difetto di sottoscrizione e che avrebbe errato nel valutare la consulenza tecnica, oltre a non ammettere prove testimoniali e orali ritenute decisive per dimostrare la falsità della scheda e la presenza di elementi materiali incompatibili con l'autografia del documento. La parte resistente ha difeso la validità del testamento e l'attendibilità della consulenza tecnica che ne aveva confermato l'autenticità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità, osservando che la notifica del ricorso era stata avviata entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata. Nel merito, ha escluso l'omessa pronuncia e la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1421 c.c., perché la Corte d'appello aveva espressamente accertato l'autenticità della scheda testamentaria e la presenza della firma, in conformità alla consulenza tecnica svolta con comparazione su documenti originali e con tecniche di analisi grafologica. Ha anche escluso che il dedotto errore sulla presenza della sottoscrizione potesse essere fatto valere in cassazione, trattandosi semmai di errore di fatto denunciabile con revocazione. Quanto alle prove testimoniali e all'audizione dei periti di parte, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di non decisività operata dal giudice di merito, sottolineando che il capitolo di prova era generico, valutativo e inidoneo a scalfire con certezza gli esiti della consulenza tecnica. Ha quindi confermato la condanna alle spese e, poiché il ricorso era stato deciso in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo e il quarto comma dell'art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna

    La definizione anticipata conforme alla proposta del consigliere comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste, inclusa la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell’art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia perché il giudice di merito aveva esaminato e deciso espressamente la questione della validità e della sottoscrizione del testamento.

  • art. 1421 c.c.

    violazione dell’art. 1421 c.c.

    Il rilievo officioso della nullità non è configurabile quando il giudice di merito ha già accertato la validità dell'atto sulla base delle prove acquisite.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione dell’art.115 c.p.c.

    La valutazione delle prove e della consulenza tecnica rientra nel potere del giudice di merito e non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove

    Il giudice civile può attribuire valore preminente a una consulenza tecnica ritenuta convincente ed escludere implicitamente altri mezzi istruttori ritenuti non decisivi.

  • art. 183, comma 7, c.p.c.

    violazione degli artt. 115, 116, 183, settimo comma, c.p.c.

    La censura sulla mancata ammissione di prove si confronta con i limiti di ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie formulate nella fase di trattazione.

  • art. 2697 c.c.

    violazione degli artt. ... 2697 c.c.

    La Corte ritiene infondata la doglianza sul riparto dell'onere della prova, poiché il giudice di merito ha ritenuto non decisivo il materiale istruttorio offerto dalla ricorrente.

  • art. 348, commi 4 e 5, c.p.c.

    si versa in ipotesi di cd. doppia conforme

    In presenza di doppia conforme opera la preclusione al sindacato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    vizio peraltro denunciabile con la revocazione per errore di fatto

    L'asserito errore percettivo sulla presenza della firma non è deducibile con ricorso per cassazione, ma solo con revocazione per errore di fatto.

  • art. 96 c.p.c.

    vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380- bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.

    La Corte applica la condanna per lite temeraria/sanzione pecuniaria in conseguenza del rigetto conforme alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Con il rigetto del ricorso sorge l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dalla disciplina sul contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis

    L'ulteriore importo dovuto è parametrato al contributo unificato già previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione, anche implicitamente ma in modo chiaro, sul fatto o sulla questione dedotta, soprattutto se la decisione afferma espressamente la validità dell'atto contestato.
  • La dedotta nullità di un testamento per difetto di sottoscrizione non può essere posta come mero errore percettivo del giudice di merito in cassazione; se il vizio è un errore di fatto sulla percezione del contenuto documentale, il rimedio è la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
  • La censura sulla mancata ammissione di prova testimoniale è ammissibile in cassazione solo se la prova non assunta avrebbe potuto, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, sovvertire l'esito della decisione; altrimenti la valutazione di non decisività del mezzo istruttorio è insindacabile.
  • Nel giudizio civile il giudice può attribuire valore preminente alla consulenza tecnica ritenuta completa e coerente e, sulla base della libera valutazione delle prove, escludere implicitamente l'utilità di ulteriori mezzi istruttori non decisivi.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 348 c.p.c., sicché non è consentito un riesame pieno del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
  • Quando il ricorso viene definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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