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Sentenza

Sentenza del 29/03/2022 n. 2760 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Impugnazione estratto ruolo a seguito della novella legislativa di cui art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con l. 17 dicembre 2021 n.215

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'estratto di ruolo e/o della cartella di pagamento ritenuti notificati invalidamente. Il ricorrente ha dedotto che, in base alla novella processuale introdotta dall'art. 3‑bis d.l. 21 ottobre 2021 n.146 (conv. con l. 17 dicembre 2021 n.215), l'estratto di ruolo è suscettibile di immediata impugnazione quando il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato, in particolare per: (i) la partecipazione a procedure di appalto ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016; (ii) la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a) del d.m. 18.1.2008 n.40, con riferimento alle verifiche di cui all'art. 48‑bis del d.p.r. 602/1973; oppure (iii) la perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il ricorrente ha prodotto elementi probatori volti a dimostrare uno di questi pregiudizi (es. documentazione relativa a procedura di gara/attestazioni di rapporti con PA).

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile immediatamente la novella processuale (essendo norma processuale) ai processi pendenti. Ha altresì qualificato le tre ipotesi elencate dall'art. 3‑bis come esemplificative e non tassative, riconoscendo che la giustiziabilità diretta dell'estratto di ruolo è possibile ogniqualvolta sussista un interesse qualificato e differenziato del contribuente. Valutati gli elementi prodotti, il giudice ha accertato l'esistenza del pregiudizio denunciato (specificatamente: rischio di esclusione da procedura di appalto) e ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell'estratto di ruolo/notifica impugnata e con ordine alla resistene di eseguire le comunicazioni/azioni necessarie per rimuovere gli effetti pregiudizievoli; in mancanza, è stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo impugnata. In conclusione, il ricorso è stato accolto.

Norme richiamate

  • art. 3‑bis d.l. 21 ottobre 2021 n.146 (conv. con l. 17 dicembre 2021 n.215)

    "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore ... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure la riscossione di somme ... da soggetti pubblici ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."

    Norma di carattere processuale applicabile ai processi in corso; consente la chiamata diretta in giudizio dell'estratto di ruolo quando il debitore dimostra un interesse qualificato e un pregiudizio concreto. Le ipotesi indicate sono esemplificative e non esauriscono la possibilità di impugnazione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei contratti pubblici)

    "[previsione concernente cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto in presenza di determinate irregolarità o situazioni debitorie]"

    Richiamato dall'art. 3‑bis come una delle situazioni in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante (es. rischio di esclusione da gara). Serve a collegare l'iscrizione a ruolo con effetti concreti sul diritto di partecipare alle gare pubbliche.

  • d.m. 18 gennaio 2008 n.40, art.1, comma 1, lett. a) (regolamento riscossione crediti verso PA)

    "[definizione dei soggetti pubblici e delle modalità di riscossione]"

    Richiamato per indicare l'ipotesi in cui la riscossione da parte di soggetti pubblici possa determinare un pregiudizio al debitore; collegato alle verifiche previste dall'art. 48‑bis del d.p.r. 602/1973.

  • art. 48‑bis d.p.r. 29 settembre 1973 n.602

    "[norme sulle verifiche e comunicazioni tra amministrazioni circa crediti e pagamenti]"

    Indicato come meccanismo che può portare alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici in conseguenza dell'iscrizione a ruolo, con effetti concreti per il debitore.

Massime di principio

  • La norma di cui all'art. 3‑bis è processuale e si applica immediatamente ai procedimenti pendenti: le impugnazioni dell'estratto di ruolo possono essere proposte direttamente in sede giudiziale se sussiste un interesse qualificato.
  • Le tre ipotesi richiamate dall'art. 3‑bis (pregiudizio per gare d'appalto, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici con PA) sono esemplificative: è ammessa anche l'impugnazione quando sussiste altro pregiudizio concreto e qualificato.
  • L'onere probatorio grava sul ricorrente: occorre dimostrare il nesso causale tra iscrizione a ruolo e il pregiudizio concreto (es. documentazione di gara, comunicazioni da PA, attestazioni di benefici a rischio).
  • In assenza di prova di pregiudizio qualificato, il rimedio dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo non è normalmente accessibile; restano salvi eventuali altri rimedi ordinari o incidenti (eccezioni, richieste di nullità notifiche, impugnazioni della cartella).
  • Nella pratica occorre raccogliere e produrre fin dall'atto introduttivo elementi che dimostrino l'effetto concreto (es. bando di gara con scadenze, richiesta di certificazioni, comunicazioni di rifiuto/ blocco da parte di PA) per ottenere l'accoglimento.
  • Il sistema tende a bilanciare la tutela del contribuente (evitare pregiudizi ingiustificati derivanti da notifiche invalide) e l'esigenza di certezza dei crediti erariali; quindi la giurisdizione verifica caso per caso il carattere qualificato dell'interesse.

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